
Un condominio
Pisa, 5 settembre 2025 – Ignorava le richieste dei condomini, non ritirava le diffide né la notifica del ricorso, in un caso è risultato addirittura irreperibile. Comportamenti che per il tribunale di Pisa sono sufficienti a giustificarne la revoca, anche in assenza di un danno economico immediato.
Con un decreto del 3 giugno 2025, i giudici hanno infatti accolto il ricorso presentato da una condomina, difesa da Smeralda Cappetti, consulente legale di Aduc. L’amministratore è stato così dichiarato decaduto dall’incarico e condannato alle spese di giudizio.
Il tribunale ha spiegato che «non è necessario che tali comportamenti causino un danno economico immediato, essendo sufficiente che espongano il condominio a rischi potenziali e dimostrino l’inidoneità dell’amministratore a ricoprire l’incarico». Una linea interpretativa che dà forza al ruolo dei condomini e alla necessità di trasparenza nella gestione.
L’avvocato Cappetti commenta: «È una pronuncia chiara, che valorizza il diritto dei condomini a ricevere trasparenza e rispetto». La legale sottolinea inoltre che «ogni condomino può rivolgersi al giudice per chiedere la revoca dell’amministratore quando emergano gravi irregolarità, e l’irreperibilità o la mancata risposta alle richieste rientrano a pieno titolo in questa casistica».
La decisione del Tribunale di Pisa, che si inserisce nell’alveo dell’articolo 1129 del Codice civile, diventa così un monito: un amministratore che non risponde, non collabora e non tutela la comunità condominiale non può continuare a svolgere il suo incarico.