
Il palazzo municipale per la prima volta nella storia della città è rimasto senza una guida politica e amministrativa
Prato, 26 giugno 2025 – Le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti hanno aperto una fase di transizione per l’amministrazione comunale, mai sperimentata prima in città. Che cosa succede ora? A fare chiarezza è l’avvocato amministrativista Mauro Giovannelli, presidente e senior partner dello Studio Legale Giovannelli Masi Cecconi & Associati. Le dimissioni del sindaco sono regolate dall’articolo 53 del Testo unico degli enti locali (Tuel), e prevede un periodo di 20 giorni durante il quale l’atto è revocabile.
“Secondo la prassi ministeriale – spiega Giovannelli – in ordine alla modalità di presentazione delle dimissioni, la formalità necessaria e sufficiente, è l’assunzione al protocollo del Comune della lettera di dimissioni. La data di assunzione al protocollo vale come dies a quo dal quale va calcolato il termine di 20 giorni decorso il quale le dimissioni diventano efficaci e irrevocabili”. A cascata si registrano gli effetti su Consiglio comunale e giunta. “Il passo successivo, con dimissioni definitive, è lo scioglimento del Consiglio e di conseguenza, decade la giunta (articolo 53 comma 3 e 4 del Tuel). L’articolo 141 comma 5 del Tuel precisa che ’i consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare fino alla nomina dei successori gli incarichi esterni a loro attribuiti’– dice Giovannelli – Decadono automaticamente tutte le figure nominate dal sindaco. Parliamo del segretario comunale, in carica solo fino a nuova nomina, del direttore generale, dei titolari di incarichi a contratto e degli uffici di staff alle dirette dipendenze del sindaco (articoli 90 e 110)”.
La vacanza della carica di sindaco comporta l’avvio del procedimento di scioglimento del consiglio comunale con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministero dell’Interno: provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale e poi nomina del commissario prefettizio con poteri di sindaco, giunta e consiglio (il comma 3 dell’articolo 141 del Tuel dice che il decreto di scioglimento contiene la nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli col decreto stesso).
“I poteri del commissario non sono espressamente previsti dal Tuel: la giurisprudenza ritiene che si tratti di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”. Non è escluso che il commissario possa avvalersi di più sub commissari, se lo ritiene opportuno. E il ritorno alle urne? “Secondo la legge 182/1991, se le dimissioni diventano effettive entro il 24 febbraio, le elezioni possono essere indette tra il 15 aprile e il 15 giugno dello stesso anno. Se, come nel caso di Prato, le dimissioni diventano definitive dopo il 24 febbraio, il rinnovo del consiglio dovrà attendere la finestra elettorale tra aprile e giugno dell’anno successivo, nel 2026”.