MATTEO MARCELLO
Cronaca

Viadotti, la guerra dei canoni. Occupazione del suolo pubblico. Concessionaria ko in tribunale

Il giudice ha rigettato il ricorso presentato da Salt contro gli avvisi di pagamento di Ica. Braccio di ferro sulla Cosap mai pagata per l’area di Ferriere, nel comune di Carrodano.

Un camion transita sotto un viadotto autostradale. La battaglia legale tra il Comune di Carrodano e Salt ha visto vincitore l’ente comunale (. foto d’archivio

Un camion transita sotto un viadotto autostradale. La battaglia legale tra il Comune di Carrodano e Salt ha visto vincitore l’ente comunale (. foto d’archivio

Viene ormai definita “La guerra dei viadotti“. Da una parte i Comuni, che con proprio regolamento hanno previsto che l’occupazione permanente o temporanea di strade, aree e spazi appartenenti al proprio patrimonio, soprastanti e sottostanti i viadotti autostradali, siano assoggettate al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione; dall’altra le società concessionarie autostradali, che di pagare proprio non ne hanno intenzione e impugnano regolarmente gli avvisi di pagamento delle società di riscossione che operano per conto dei Comuni.

L’ennesimo caso ha visto un recente pronunciamento, pochi giorni fa, da parte del giudice del Tribunale della Spezia, Gabriele Giovanni Gaggioli, che ha rigettato il ricorso di Salt e Concessioni del Tirreno – la società concessionaria precedente e quella attuale dell’A12 –, per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui Ica (assistita dai legali Alessandro Cardosi e Paolo Kurecska) aveva preteso il pagamento da parte di Salt di 27.393 euro a titolo di canone per l’occupazione di spazio pubblico del Comune di Carrodano, riferito alle annualità 2021 e 2022, in forza del regolamento comunale.

Sotto la lente, l’occupazione del soprassuolo dell’area in località Ferriere, sovrastata da viadotti dell’autostrada A12 di cui Salt prima e Concessioni del Tirreno dopo erano concessionarie.

"Il disposto del regolamento comunale comporta che il canone è dovuto da tutti i soggetti che occupano lo spazio pubblico, indipendente dal titolo e dalle modalità dell’occupazione – scrive il giudice Gaggioli nella sentenza –. La giurisprudenza ha precisato che l’occupazione presupposto dei tributi per l’occupazione di spazio pubblico da parte di soggetto di diritto privato deve essere valutata direttamente con riferimento al soggetto che gestisce l’area, conseguendone che in caso di concessione di beni demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato (come in questo caso; ndr) si configura l’applicabilità del tributo a carico del soggetto concessionario qualora i beni oggetto di concessione occupino spazi di proprietà di altri enti pubblici: nel caso di specie lo spazio pubblico nell’ambito del territorio del Comune di Carrodano".

Matteo Marcello