
Due i provvedimenti per mancato rispetto delle norme anti-contagio a un ex assistente di polizia provinciale. La Corte d’Appello: "Serie di violazioni particolarmente gravi che hanno minato il vincolo di fiducia fra le parti".
PISTOIADovrà difendere la propria posizione, e le decisioni prese a suo tempo, di fronte alla suprema Corte di Cassazione la Provincia di Pistoia alle prese con un contenzioso con un ex assistente di polizia provinciale raggiunto da ben due provvedimenti di licenziamento legati al mancato rispetto delle norme anti-contagio durante il periodo di maggior pericolosità della pandemia da covid-19. Una decisione, quella di ricorrere alla Cassazione, che intanto provocherà un ulteriore esborso per l’ente di piazza San Leone di quasi 4.300 euro per affidare l’incarico legale e difendersi in una vicenda sicuramente controversa. Questo perché, dopo la sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia che condannava l’ex assistente, anche la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la stessa decisione.
Una vicenda iniziata ad ottobre 2020 che, prima di arrivare al licenziamento, ha visto partire ben tre sanzioni conservative sul mancato rispetto delle normative dell’epoca. In primis, un rimprovero scritto per non aver indossato la mascherina e sottoscritto l’auto-certificazione durante la presenza ad un corso di formazione a Pisa dal quale l’assistente era stato subito allontanato.Successivamente si era passati al rimprovero verbale perché si era presentato alla sede di lavoro sempre senza la mascherina e senza misurarsi la temperatura, come invece richiesto (siamo al 28 aprile 2021). Si è arrivati, poi, ad una sospensione dal servizio – e dalla retribuzione – per dieci giorni per una assenza ingiustificata nell’agosto di quell’anno in quanto, dopo che la persona in causa era stata sottoposta all’isolamento da parte dell’Asl per aver avuto un contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19, non si era sottoposto al tampone necessario per poter rientrare al proprio posto di lavoro. Da quel giorno, complice la volontà di non effettuare il tampone, ci sarebbero state numerose assenze non giustificate arrivando, poi, al provvedimento finale.
Durante il dibattito, dalla ricostruzione effettuata dalla parte dell’ex assistente di Polizia Provinciale, sarebbe emerso – come da sentenza – che indossava una visiera, ritenuta idonea, al posto della mascherina; secondo lui l’illegittimità e la contrarietà alla sottoscrizione dell’autocertificazione e la presenza di un certificato medico che lo autorizzava a sospendere per brevi momenti l’utilizzo dei dispositivi anti-contagio.Anche per la Corte d’Appello di Firenze, però, non c’erano i presupposti per ribaltare la sentenza di primo grado e anzi si legge che "la Provincia ha correttamente licenziato (l’ex assistente, ndr) per una serie di violazioni particolarmente gravi che hanno minato il vincolo di fiducia fra le parti". In conclusione, l’appello viene respinto e l’ex dipendente della Provincia è stato condannato al pagamento delle spese per il secondo grado quantificate in 3.473 euro. Adesso la vicenda approderà di fronte alla Cassazione.
S.M.