REDAZIONE PISA

Metal detector. Che passione!. Ecco le regole

Gli articoli del codice civile e la pubblicità sull’albo "Se in 1 anno nessuno si fa vivo, l’oggetto è vostro".

Gli articoli del codice civile e la pubblicità sull’albo "Se in 1 anno nessuno si fa vivo, l’oggetto è vostro".

Gli articoli del codice civile e la pubblicità sull’albo "Se in 1 anno nessuno si fa vivo, l’oggetto è vostro".

di Antonia Casini

Con il puntatore o la piastra. Sempre più persone, in spiaggia al mattino presto, o la sera dopo il tramonto, ma anche in pineta, cercano ’tesori’ sul nostro litorale grazie al metal detector, il rilevatore di metalli, un apparecchio che, grazie alle onde radio, riesce a individuare la presenza di sostanze metalliche. Una passione di piccini e grandi, tanto da far nascere, anche nella nostra provincia gruppi dedicati sui social con la pubblicazione delle immagini dei ritrovamenti. Può essere venduto liberamente e lo si trova a diverse fasce di prezzo, soprattutto online: da poche decine di euro a oltre 100 per quelli più precisi. L’impiego è semplice ci sono però poche ma importanti regolem da seguire. Prima di tutto, è vietato utilizzarlo in aree archeologiche.

Gli oggetti di valore storico o archeologico devono essere restituiti allo Stato a cui appartengono, come precisa l’art. 822 c.c. Chi trova beni culturali (art. 10 del dlgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) con il metal detector, entro 24 ore dalla scoperta, deve farne denuncia al Comune o alla Sovraintendenza.

Ci sono poi le cose comuni, ma magari di valore per chi le possiede: borse, gioielli... "In quel caso – spiega l’ispettore Alessandro Guidi, responsabile ufficio oggetti rinvenuti della polizia municipale di Pisa dove lavora dal 2017 – occorre consegnare tutto al nostro comando (in via Battisti, ndr) oppure agli operatori in strada". Si tratta di rinvenimenti che avvengono dopo furti, smarrimenti, o dimenticanze. "In qualche episodio molto fortunato, capita che all’interno ci sia un recapito, un’email, un indizio che ci faccia risalire al proprietario. Negli altri casi, registriamo nel nostro archivio". "Questo settore – prosegue – è regolato dagli articoli dal 927 al 930 del codice civile che impone di pubblicizzare i rinvenimenti. Pertanto, facciamo pubblicazioni sull’Albo pretorio". Si cerca il padrone veicolando le foto e coinvolgendo anche le ambasciate, se serve. "C’è tempo un anno, alla scadenza, se la ricerca del proprietario è rimasta senza risultato, chi ha trovato l’articolo ha diritto a riprenderselo".