
Un postino impegnato nella consegna della corrispondenza (. foto di repertorio
Sanzionato per non essere riuscito a consegnare tutta la corrispondenza, impugna e ottiene l’annullamento del provvedimento dopo aver dimostrato che la zona da coprire era troppo grande. Protagonista, un portalettere di Poste Italiane in servizio in città, che assistito dall’avvocato Andrea Frau ha bussato alle porte del tribunale: il giudice Giampiero Panico pochi giorni fa dichiarato l’illegittimità della sanzione disciplinare impugnata, annullandola.
La vicenda affonda le sue radici nel settembre di due anni fa, quando al portalettere, in servizio a Pegazzano e in parte dell’Umbertino, viene recapitata una contestazione disciplinare. Nel dettaglio, veniva contestato al postino la mancata consegna, in cinque giorni del precedente mese di agosto, di 410 ’inoltri’ su 679, tra cui diversi pacchi e raccomandate veloci. Il procedimento disciplinare si concluse con l’irrogazione della sanzione conservativa della multa, pari a tre ore di retribuzione, eseguita da Poste Italiane in una delle retribuzioni seguenti.
Un provvedimento che evidentemente non è piaciuto al portalettere spezzino, che senza pensarci due volte l’ha impugnato al Tribunale del lavoro della Spezia con l’obiettivo di annullarlo. Circostanza che si è effettivamente realizzata all’esito della controversia giudiziaria, che ha visto anche la costituzione in giudizio dell’azienda e la deposizione, in qualità di testimone, di un sindacalista della Cgil che ha contestato la fattibilità della consegna integrale in una giornata.
A far propendere il giudice verso l’annullamento della sanzione è stata la decisione degli uffici di Poste Italiane di suddividere in due parti la zona già assegnata al portalettere. Una scelta operata a valle del procedimento disciplinare a carico del postino. "L’aver suddiviso la zona in due è indizio che vi erano elementi per dubitare della sostenibilità dell’impegno lavorativo. È invece contraddittorio punire il dipendente per aver omesso di completare il servizio e poi suddividere la sua zona prendendo atto che parte della posta rimaneva inevasa: la seconda condotta smentisce che vi sia una responsabilità del dipendente per l’omessa integrale consegna degli invii. Queste considerazioni depongono per l’inesigibilità della richiesta prestazione e, quindi, per l’insussistenza, in capo al lavoratore, della violazione dei doveri".
Matteo Marcello