"Deve considerarsi illegittimo il provvedimento che respinge l’istanza a causa della mancata o tardiva presentazione del programma di sviluppo della rete". Così i giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno motivato la sentenza con cui accolgono il ricorso presentato da Iliad contro il diniego opposto dal Comune di Follo alla realizzazione di una nuova antenna sopra il tetto di una palazzina residenziale di via Gramsci. La vicenda aveva preso le mosse dalle proteste dei residenti della zona, preoccupati per la realizzazione di un nuovo impianto in un’area residenziale. La procedura burocratica nel novembre scorso aveva visto gli uffici comunali respingere l’istanza, motivata con riferimento alla mancata presentazione del programma di sviluppo della rete da parte dell’operatore prevista dal regolamento comunale degli impianti per teleradiocomunicazioni varato pochi mesi prima dal Consiglio comunale follese. Tale regolamento stabilisce che, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, le aziende di telecomunicazione . le aziende di telecomunicazioni siano obbligate a presentare entro il 30 settembre di ogni anno un piano con gli impianti che si intende realizzare sul territorio nell’anno solare successivo. Nel caso specifico, gli uffici comunali avevano ritenuto di non tener conto dell’istanza di Iliad in quanto presentata solamente il 21 ottobre, quindi oltre la scadenza del termine come sopra stabilito dal regolamento. I giudici tuttavia hanno ravvisato che l’unica procedura per l’autorizzazione degli impianti radioelettrici sia disciplinata e tipizzata dall’articolo 44 del Decreto legislativo 259 del 2003, che non prevede che l’istanza sia obbligatoriamente preceduta dalla presentazione di un piano di sviluppo, ma soltanto di uno specifico progetto relativo all’impianto da installare. Il Tar è andato anche oltre, sostenendo che "a diverse conclusioni non possono condurre i riferimenti al Post (il piano comunale; ndr) che consente nuove installazioni di impianti nei soli siti individuati nella cartografia aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori, poiché una simile ragione di diniego non emergeva in alcun modo dal provvedimento impugnato o dal preavviso di rigetto, configurando una inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto".
Matteo Marcello