
Al centro del ricorso l’immobile di via Salvanti che nel 2016 venne occupato da una cinquantina di persone. Dopo lo sgombero la struttura fu sottoposta a sequestro. L’imposta richiesta era di oltre 35mila euro. .
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale presentato dal Comune di Calenzano contro l’Azienda Usl Toscana Centro in merito al pagamento dell’Imu, per l’anno 2016, per l’immobile di via Salvanti che ora ospita il Servizio prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro. La vicenda prende le mosse diversi anni fa con l’occupazione, nel dicembre 2015, dell’immobile, all’epoca vuoto, da parte di una cinquantina di persone, fra cui diversi minori, reduci da uno sgombero a Novoli.
L’allora sindaco Alessio Biagioli e l’assessore alle Politiche abitative Enrico Panzi avevano da subito provato a far cessare l’occupazione che però era proseguita, fino al febbraio successivo. Anche dopo la liberazione dell’immobile la struttura non era però tornata a disposizione perché il fabbricato era stato sottoposto a sequestro preventivo con provvedimento del 23 febbraio 2016 e nomina di un custode giudiziario, poi revocato il 21 settembre 2017. Periodo in cui la proprietà non aveva chiaramente potuto usufruire dei locali. Il ricorso del Comune di Calenzano era stato proposto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 30 settembre 2021 che aveva rigettato l’appello promosso dallo stesso Comune contro l’Azienda Usl avverso la sentenza depositata dalla commissione tributaria provinciale il 13 novembre 2019. In totale l’Imu richiesta dal Comune per il 2016 era pari a 35.619,00 euro.
Nella sua sentenza, pubblicata in questi giorni, 8 pagine fitte in cui vengono ripercorsi tutti i gradi di giudizio, la Suprema Corte ricorda anche che, l’anno scorso, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 23 del marzo 2011 nella parte in cui non prevedeva che non fossero soggetti a Imu gli immobili non utilizzabili e disponibili, per il periodo dell’anno in cui sussistevano queste condizioni, per i quali fosse stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria ad esempio in caso di occupazione abusiva. Nel caso in questione, fra l’altro, la dichiarazione di illegittimità costituzionale non comporta la necessità di un nuovo accertamento perché il giudice di appello aveva già verificato che la Asl non aveva avuto a disposizione l’immobile di via Salvanti per l’intero 2016.