
Multa contestata solo verbalmente, scatta il rimborso di 43 euro (Foto di repertorio)
San Miniato (Pisa), 10 luglio 2025 – "Una semplice enunciazione orale del fatto contestato non può essere di per sé sufficiente a rendere edotto il trasgressore di tutto quanto deve conoscere (addebito, obblighi a suo carico, modalità dell’oblazione)”, scrive il giudice di pace in un passaggio della motivazioni con cui accoglie un ricorso, annullando il verbale e condannando il Comune a rimborsare 43 euro di contributo unificato. Ma cos’era successo? Al centro del duello in aula – si legge – un verbale dei vigili urbani elevato ad un cittadino perché, in violazione del codice della strada, “quale esercente della potestà genitoriale faceva condurre un ciclomotore al figlio minorenne che effettuava manovra di sorpasso di altri veicoli in rallentamento per l’attraversamento sulle strisce pedonali degli studenti della scuola media”.
L’infrazione – era il maggio dello scorso anno – venne contestata oralmente al conducente del ciclomotore. Il duello arrivato davanti al giudice si fonda su due aspetti: il ricorso del sanzionato lamenta l’illegittimità del verbale per mancata contestazione immediata e inadeguatezza dell’indicazione dei relativi motivi, oltre eccepire, nel merito l’illegittima identificazione del conducente. Il giudice, motivando la decisione, e ricordando le modalità che le legge impone per la contestazione differita, sottolinea che “la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi essere espressamente indicati nel verbale”. Sul punto c’è tanto di Cassazione a fare chiarezza.
Sul verbale oggetto del contendere viene indicato che la violazione è stata contestata solo verbalmente, "ma vengono omessi i motivi che hanno reso impossibile contestarla formalmente con il fermo del mezzo”. Inoltre la causa non può risiedere nel mero richiamo alla descrizione della violazione “in quanto assolutamente priva di concretezza specificità”. Da qui la decisione del giudice di pace, all’esito del contraddittorio, nel quale il Comune insisteva per il rigetto del ricorso: “Il verbale è illegittimo in quanto difetta della indicazione concreta e specifica dei motivi ostativi alla contestazione diretta ed immediata della violazione”. Quindi il ricorso del padre del ragazzino è stato ritenuto fondato e meritevole di accoglimento. Per il Comune ci sono da rimborsare 43 euro del contributo unificato al ricorrente. E l’amministrazione ha già fatto l’apposita delibera.