
Nel 2015 l’A1 si bloccò per neve
La maxi multa ad Autostrade inflitta dal Ministero dei Trasporti per il grande paralisi dei tratti, tra cui quello tra Firenze-Bologna, in occasione della nevicata del 5 e 6 febbraio del 2015, è stata annullata dal Consiglio di Stato. Ribaltata, dunque, la sentenza del Tar del Lazio in cui si riconosceva la legittimità della penale da quasi un milione di euro per il disservizio che coincise con l’evento atmosferico avverso. Alle grandi piogge e nevicate, secondo le contestazioni del Ministero, non ci fu una preparazione adeguata da parte del concessionario.
La penale scattò per "inadempimenti imputabili alla concessionaria rispetto a procedure e protocolli operativi condivisi, che abbiano determinato il blocco totale della circolazione".
In particolare, nei giorni 5 e 6 febbraio 2015 l’area appenninica centrale e l’area bolognese vennero interessate da un evento nevoso di forte intensità che ha comportato l’applicazione, secondo i parametri previsti dal “piano neve” predisposto dall’appellante : a) del “codice rosso” per l’autostrada A1, dapprima sul tratto Sasso Marconi/Barberino del Mugello e poi sul più ampio tratto tra Milano e Calenzano, e per l’autostrada A13 tra Bologna e Rovigo; b) del “codice nero” per una piccola tratta dell’autostrada A14 tra Castel San Pietro e l’interconnessione con la A1 in direzione Bologna. Secondo il Ministero, inoltre, vennero tenute per un eccessivo arco temporale in codice rosso il tratto tra Sasso Marconi e Barberino Mugello, il tratto tra Milano e Calenzano, il tratto Bologna e Rovigo, nonché in codice nero il tratto Castel San Pietro e bivio A1 e che il trattamento di salatura preventiva sarebbe risultato inefficace. Aspi si è difesa evidenziando l’eccezionale intensità dell’evento nevoso, tale da comportare il blocco totale della circolazione, anche dei veicoli leggeri; rappresentò inoltre che il malfunzionamento dei sistemi Gps per il tracciamento di spargitori ed innaffiatrici tra le ore 16 e le 22 non ha determinato alcun disservizio, ribadendo l’efficacia dei trattamenti di salatura preventiva realizzati, nei tratti non interessati dalle piogge.
Per il Consiglio di Stato, "non è provato un inadempimento gestionale, idoneo a giustificare il gravato provvedimento di applicazione della penale a carico dell’appellante società".