IRENE PUCCIONI
Cronaca

Il Tar promuove l’alunna con disturbi dell’apprendimento bocciata. “Errate modalità di verifica”

Empoli, respinta agli esami di riparazione in prima superiore. Ricorso dei familiari. I giudici annullano il provvedimento. “Trascurate le esigenze della ragazza”. Un anno per la sentenza. Nel frattempo la giovane era stata ammessa con riserva alla classe successiva in un altro istituto risultando promossa

Uno studente in una foto di repertorio. La ragazza, bocciata dalla scuola, è stata poi promossa dal Tar

Uno studente in una foto di repertorio. La ragazza, bocciata dalla scuola, è stata poi promossa dal Tar

Empoli, 7 luglio 2025 – Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana (sezione quarta) ha accolto il ricorso dei genitori di una studentessa con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), annullando la decisione di non ammissione alla classe seconda per non aver superato gli esami di riparazione di luglio dello scorso anno.

Succede in una scuola superiore di Empoli dove una alunna aveva concluso l’anno scolastico con tre insufficienze, motivo per cui si era dovuta presentare agli esami di riparazione estivi. In sede di valutazione, per due delle tre materie (italiano e matematica) nelle quali la ragazza aveva conseguito un giudizio non sufficiente, l’esame si era svolto nella sola forma scritta. Una modalità incompleta, secondo la famiglia, che non teneva conto del disturbo della figlia poiché era «mancata l’adozione delle specifiche modalità di verifiche e di valutazione, previste come misure dispensative dal Piano didattico Personalizzato».

I genitori, nel loro ricorso, facevano presente che tra le modalità di valutazione per studenti con Dsa è previsto «permettere verifiche orali a compensazione di quelle scritte qualora i risultati delle prove scritte siano incompleti o negativi». Nel caso specifico, la scuola non aveva rispettato la prescrizione, come sottolinea anche il Tar nella sentenza di annullamento.

«Emerge – si legge nel dispositivo – una mancata considerazione delle specifiche esigenze dell’alunna, idonee a garantirle una piena inclusione scolastica attraverso l’adozione di strumenti di flessibilità, in particolare, nell’esecuzione delle verifiche, come previsto dal Piano didattico Personalizzato. Tale mancanza ha senza dubbio inciso sulla legittimità delle valutazioni conclusive».

Nel frattempo la ragazza ha lasciato l’istituto empolese, trasferendosi fuori regione e iscrivendosi alla classe seconda – con riserva (in attesa della sentenza del Tar) – di un’altra scuola.

La sentenza del Tribunale amministrativo arriva ad un anno di distanza dando ragione hai genitori e promuovendo a ’pieni voti’ l’alunna, come si legge ancora nell’atto.

«Considerando peraltro che l’alunna, in seguito all’ammissione con riserva, ha frequentato con profitto il secondo anno del liceo, dopo aver cambiato scuola, così dimostrando nei fatti di meritare la promozione; ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto con l’annullamento degli atti impugnati; annulla gli atti impugnati e ammette definitivamente l’alunna alla classe successiva».