Bollette, non si pagano se i consumi sono più vecchi di due anni/La guida

Le aziende devono mettere a disposizione un modulo per contestare le bollette di acqua, luce e gas relative a consumi precedenti ai due anni. Il termine di prescrizione s'interrompe solo in caso di diffida formale inviata per raccomandata

Bollette

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Roma, 12 ottobre 2021 – Dal 1 gennaio 2020 la prescrizione biennale vale sulle bollette non solo di gas e luce, ma anche quelle dell'acqua. Chi riceve dunque una bolletta che riguarda consumi più vecchi di due anni, può contestarla e non pagarla. Attenzione, però, come rileva l'Antitrust, in base a segnalazioni di consumatori e loro associazioni, molte società di gestione di servizi idrici non avrebbero applicato in modo corretto la prescrizione biennale. Ecco come contestare le bollette con conguagli relativi a consumi più vecchi di due anni.

Da quando parte la prescrizione Bollette della luce: le fatture precedenti al 1 marzo 2018 si prescrivono dopo cinque anni, mentre quelle successive al 1 marzo 2018 dopo due anni. Bollette del gas: la prescrizione biennale scatta dal 1 gennaio 2019. Le bollette scadute prima del 1 gennaio 2019 si prescrivono in cinque anni. Bollette dell'acqua: le fatture precedenti il 1 gennaio 2020 si prescrivono in cinque anni, quelle successive dopo due anni.

Come viene calcolata I termini di prescrizione delle bollette di luce, gas e acqua si calcolano, spiega Federconsumatori, seguendo il comune calendario. Il giorno in cui si inizia a calcolare il termine di prescrizione è quello successivo alla data di scadenza della bolletta. Il giorno finale si considera nel calcolo. Se il termine di prescrizione scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Come far valere la prescrizione biennale L'azienda è tenuta ad informare l’utente, contestualmente all’emissione della bolletta stessa e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, in modo completo e trasparente, della possibilità di eccepire la prescrizione. Deve inoltre mettere a disposizione un modulo per comunicare la volontà di non pagare la bolletta. Nel caso di ritardo dell'azienda nel fatturare i conguagli per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è infatti legittimato a sospendere il pagamento.

Non è necessario ricorrere all’autorità giudiziaria per far accertare l’intervenuta prescrizione, ma se la società fornitrice dovesse notificare un decreto ingiuntivo è possibile opporsi entro 40 giorni dalla notifica contestando la prescrizione del diritto di credito.

Quando si interrompe Il termine di prescrizione può essere interrotto solo con una formale lettera di diffida della società fornitrice di elettricità, gas o acqua, inviata tramite raccomandata A/R o con posta elettronica certificata nel caso in cui l'utente sia un'azienda, un professionista o una partita Iva. Non ha perciò valore legale la telefonata del call center di recupero crediti, né la lettera inviata con posta ordinaria, né il sollecito contenuto nella bolletta successiva. In caso di diffida formale, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente e dall’inizio dal giorno successivo, sempre per un periodo di due anni.