Pignoramenti, c’è il ’salvataggio’ La Cassazione concede azioni tardive

Rivoluzionaria sentenza della Suprema Corte: anche gli esecutati che non hanno presentato opposizione al decreto ingiuntivo nei 40 giorni previsti, adesso potranno attivarsi per far valere le proprie ragioni.

Pignoramenti, c’è il ’salvataggio’  La Cassazione concede azioni tardive

Pignoramenti, c’è il ’salvataggio’ La Cassazione concede azioni tardive

Beni pignorati? Una sentenza ’salvataggio’ della Cassazione permette adesso ai debitori di rimettere tutto in gioco anche se a suo tempo non presentarono opposizione, tanto che anche il tribunale di Lucca ha congelato le esecuzioni (mobiliari, immobiliari e presso terzi). Infatti la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 6 aprile ha notevolmente attenuato il principio cardine del nostro ordinamento giuridico secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto nel termine di 40 giorni dalla notifica diventa definitivo ed incontrovertibile. Così risolvendo la grave incertezza scaturita da quattro sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del maggio 2022 che, in tema di abusività delle clausole dei contratti tra professionista e consumatore, hanno stabilito che il giudicato si estende a tali questioni solo se le stesse sono state esaminate dal giudice o esplicitamente indicate al consumatore.

"In sintesi – spiega l’avvocato Roberto Polloni, legale dell’associazione Adusbef ed esperto in diritto bancario (foto in alto) – i principi oggi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione sono i seguenti: nel procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un professionista contro un consumatore, il giudice deve accertare d’ufficio che il contratto da cui trae origine il credito non contenga clausole abusive (con squilibrio dei diritti ed obblighi a danno del consumatore); se il giudice del procedimento monitorio non ha compiuto detto vaglio, deve effettuarlo il giudice dell’esecuzione con un’istruttoria sommaria. Nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione accerti l’abusività di clausole nel contratto a monte del decreto ingiuntivo non opposto e azionato come titolo esecutivo contro un consumatore, il giudice dell’esecuzione sospenderà l’esecuzione, dando avviso al debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione tardiva. E così l’esecuzione rimarrà sospesa fino alla conclusione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo". La sospensione dell’esecuzione e l’opposizione tardiva non sono possibili qualora sia già intervenuta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato: in tali casi c’è solo la tutela risarcitoria.

Fra.Na.