Le statistiche parlano di un’affluenza media che ogni anno si attesta sulle 5-6mila persone, trasformando le vie del centro storico in un festoso serpentone di visitatori che accorrono semplicemente per poter dire "io c’ero". Succederà domenica sera con il ritorno del Camel Ponce, tradizionale adunata della vigilia di Natale le cui origini risalgono ad almeno quattro decenni fa e sempre in modo spontaneo, senza nessuna organizzazione ufficiale. Consuetudine vuole, in ogni modo, che il grosso dei partecipanti riempia strade e piazze a partire dalle 22.30 alla ricerca della classica bevanda color arancione o in alternativa la cioccolata.
E così è tempo anche di ordinanza, firmata ieri dal sindaco Alberto Giovannetti – sentito lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune – per disciplinare l’evento e dare disposizioni agli esercizi pubblici. Le direttive più o meno ricalcano quelle degli ultimi anni: somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sospesa dalle 2 alle 6 del 25 dicembre, consumazione di quanto acquistato in precedenza entro le 2.30 e chiusura dei locali dalle 3 alle 6. Oltre alla scansione degli orari, l’ordinanza vieta di introdurre, detenere e trasportare all’interno del centro contenitori in vetro o metallo di alimenti e bevande e di abbandonare tutti quegli oggetti che, vuoti, possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico. Per gli esercenti inoltre ci sarà l’obbligo di vendere e distribuire il Ponce e ogni prodotto alimentare solo all’interno di contenitori in materiale biodegradabile e compostabile, nonché di dotarsi di un servizio di vigilanza esterna per coadiuvare le forze dell’ordine, garantire agli avventori l’accesso ai servizi igienici come previsto dalla normativa vigente e, per i gestori dei locali che non si trovano in piazza Duomo, di rimuovere le attrezzature destinate alla somministrazione di alimenti e bevande dalle 23 di domenica alle 6 del giorno successivo.
Nell’ordinanza viene ricordato, infine, che in base alla legge 125 del 2001, con i relativi divieti di vendita e somministrazione a minori, si intende per “bevanda alcolica” ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per “superalcolica” quello con gradazione superiore a 21. La violazione delle disposizioni contenute nell’atto sindacale sarà sanzionata in via amministrativa con il pagamento di una somma da 500 a 5mila euro.
Daniele Masseglia