Il Codacons contro i costi di spedizione

PERUGIA Dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha bocciato in modo definitivo le spese di spedizione delle bollette telefoniche...

Il Codacons  contro i costi di spedizione

Il Codacons contro i costi di spedizione

Dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha bocciato in modo definitivo le spese di spedizione delle bollette telefoniche addebitate agli utenti, il Codacons scende in campo e lancia anche in Umbria una azione legale volta a far ottenere ai consumatori residenti in regione il rimborso delle somme ingiustamente pagate. "Oggi l’invio della bolletta cartacea – dice l’associazione – arriva a costare fino a 5 euro al mese a utenza, un balzello che aumenta di anno in anno e, in caso di fatturazione mensile, determina una spesa che raggiunge i 60 euro annui a utente. Con l’ordinanza n. 34800 del 13 dicembre scorso la Cassazione ha stabilito che le società telefoniche (nel caso specifico Telecom Italia S.p.A.) non possono addebitare ai clienti le spese postali per la spedizione della fattura telefonica, a meno che non venga offerta un’alternativa per la consegna della bolletta come ad esempio l’invio tramite email – spiega il Codacons –. L’articolo 53 della Convenzione per la concessione dei servizi di telecomunicazione prevede ad esempio la possibilità per gli abbonati di ritirare le bollette senza costi aggiuntivi presso gli uffici della società. È possibile quindi addebitare agli utenti le spese postali solo se il gestore del servizio propone al proprio cliente un’alternativa rispetto alla classica spedizione postale delle bollette". "Una decisione che apre ora le porte ai ricorsi da parte dei consumatori per ottenere il rimborso dei soldi spesi per la voce spedizione bollette: in tal senso il Codacons avvia oggi in Umbria una apposita azione legale", annuncia l’associazione. Per partecipare all’azione, seguire le indicazioni al link https:www.codacons.iodiffide-telefonia-illegittimo-per-la-cassazione-laddebito-dei-costi-di-spedizione-delle-bollette .