
Multe davanti all'ospedale
Pistoia, 3 febbraio 2017 - Si è difeso da solo contro la multa per divieto di sosta presa vicino all’ospedale San Jacopo ed è stata proprio la motivazione a convincere il giudice che l’ha annullata: perché vicino non c’era un parcheggio libero, ma solo aree di sosta a pagamento. Una sentenza, quella pronunciata pochi giorni fa dal giudice di pace Ilaria Bagnoli, che riapre, quanto meno a livello di dibattito, una questione già discussa: cosa fare quando siamo in presenza dei soli parcheggi a pagamento?
Un cittadino pistoiese era stato multato dai vigili urbani (come molti altri utenti dell’ospedale, come spesso abbiamo riportato), perché aveva parcheggiato la sua auto «aldilà della linea longitudinale di delimitazione della carreggiata», indubbia violazione del Codice della Strada. Contro una multa del tutto simile il giudice di pace si era già pronunciato nel corso del 2016, repingendo il ricorso dell’automobilista che sosteneva che: «La sosta era consentita perché il punto in questione non costituiva carreggiata idonea allo scorrimento dei veicoli» e chiedeva, per questo, l’annullamento del verbale. Invece, per una vettura parcheggiata nello stesso identico punto, la valutazione del giudice è stata diversa. «Il ricorrente – si legge nella sentenza – lamenta che ha dovuto effettuare il parcheggio perché nella zona non è immediatamente reperibile un parcheggio libero, ma solo un parcheggio a pagamento».
Nel ricorso viene citata la sentenza della Corte di Cassazione che, a sezione unite, il 9 gennaio del 2007 (sentenza numero 116 ), ribadì che è nullo il verbale di accertamento e contestazione per sosta vietata in un’area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un’area di parcheggio libera. A convincere il giudice tre elementi: la presenza di un unico parcheggio, a pagamento, di proprietà dell’Asl e gestito da una società privata; che «il servizio offerto – scrive il giudice – a fronte del quale il parcheggio libero viene invocato è quello di un ospedale, con alta affluenza quindi di persone con possibili inabilità e luogo in cui viene offerto un servizio pubblico». Infine, terzo elemento di valutazione: «Assenza nelle immediate vicinanze di parcheggi liberi». Fondamentale, per il giudice, che il servizio pubblico offerto dall’ospedale sia di tale delicatezza che: «Avrebbe dovuto indurre il Comune a richiedere all’ente proprietario del terreno, che a fianco dell’area destinata a parcheggio privato ve ne fosse una destinata al libero parcheggio. Deve comunque essere garantita la possibilità di avvicinarsi e parcheggiare il più vicino possibile al servizio in condizioni agevoli e di sicurezza senza che sia necessario pagare il parcheggio. Deve in ogni caso – scrive il giudice Bagnoli – essere garantita al cittadino la possibilità di accedere al servizio senza dover sopportare i costi del parcheggio. Nè sono sufficienti i posti riservati agli invalidi perchè le persone con difficoltà di deambulazione possono non essere (o non ancora) certificate, quindi non possono parcheggiare in zona riservata. Non è possibile ritenere adeguati i parcheggi liberi individuati dalla Municipale con la memoria depositata: i cittadini, per poter accedere all’ospedale, con qualsiasi stagione, sarebbero costretti a percorrere una strada a piedi di quasi mezzo chilometro».