
In riferimento all’articolo, pubblicato in data 13 luglio, dal titolo, "Violenza davanti alla microcamera, assolto per insufficienza di prove", l’avvocato Mario Riccio, difensore dell’imputato insieme al collega Paolo Frosini, chiarisce che: "La sentenza non è stata di assoluzione per insufficienza di prove come riportato nel titolo. L’imputato è stato assolto ex articolo 530 del codice di procedura penale. Poi, se l’assoluzione è stata data ai sensi del primo, secondo o terzo comma dell’art. 530 c.p.p., lo sapremo solo con il deposito della motivazione. Il pm aveva chiesto l’assoluzione per insufficienza di prove. I difensori, il sottoscritto e l’avvocato Paolo Frosini, l’hanno chiesta ai sensi del primo comma di quell’articolo e cioè ’perché il fatto non sussiste’. La richiesta di assoluzione piena è giunta al termine di una discussione nella quale i difensori hanno sostenuto la falsità della narrazione offerta da chi si voleva vendicare di un fidanzato che, scopertone il tradimento, l’aveva lasciata. Vedremo entro tre mesi se l’assoluzione è stata piena o per insufficienza di prove".
reda. pistoia