REDAZIONE PISA

Travolta dall’autobus Il nodo risarcimento

Nell’incidente a Tirrenia morì una bimba di tre anni. La battaglia del padre. fino in Cassazione

E’ arrivato nel troncone civile, al capolinea della Cassazione il dramma della morte di una bambina di appena tre anni in un incidente stradale. Il caso è stato trattato dagli ermellini per le questioni a fini risarcitori. A ricorrere davanti alla Suprema corte è stato il padre. Il genitore – ripercorre l’ordinanza dei giudici di legittimità – agì per il risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso della figlia minore (di anni 3) che era corsa improvvisamente in strada, dove era stata investita da un autobus della Compagnia Pisana Trasporti mentre attraversava un viale di Tirrenia. L’uomo davanti al giudice civile dedusse la responsabilità del conducente del veicolo e convenne in giudizio la Cct Nord (già Compagnia Pisana Trasporti) e la sua assicuratrice chiedendo il risarcimento dei danni subìti sia per la violazione dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci, sia per il danno subito dalla vittima primaria dell’illecito.

Il tribunale di Pisa, rigettata la domanda di risarcimento per questa seconda ipotesi, accolse la prima e liquidò la somma di 125mila euro (corrispondente all’importo già riscosso a titolo di acconto): le cose cambiarono in appello, quando i giudici furono chiamati ad esprimersi sul ricorso del genitore e sul ricorso incidentale proposto dalle due società. La Corte, in particolare, rigettò integralmente le domande risarcitorie e condannò il padre della piccola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio concludendo che: "il comportamento della piccola vittima abbia avuto una efficacia causale esclusiva per la causazione del sinistro e fu tale da portare a ritenere che il conducente dell’autobus abbia fatto tutto il possibile, in quelle circostanze di fatto e di luogo, per evitare il danno".

Quindi il rigetto delle domande risarcitorie censurando la prima sentenza "per avere riconosciuto a favore del genitore il danno nonostante non fosse stata ravvisata alcuna responsabilità in capo all’investitore". Da qui il passaggio in Cassazione dove il ricorso è stato dichiarato improcedibile per questioni burocratiche relative alla produzuione degli atti e alle notifiche. La morte della piccola – il dramma avvenne nel novembre del 2006 – scosse tutti sul litorale, e non solo, e quella tragedia non è stata mai dimenticata.