
"La telecamera non è illegittima". Il Comune sangiulianese torna sul caso della multa annullata per un passaggio con il rosso al semaforo di Colignola. Il caso era stato raccontato da "La Nazione". Un cittadino aveva ricevuto nel 2017 una sanzione e si era rivolto al giudice di pace che gli aveva dato torto. A quel punto - assistito dall’avvocato Giovanni Longo - aveva fatto appello al Tribunale di Pisa che ha annullato la multa elevata sulla Calcesana in quanto nella documentazione prodotta manca l’autorizzazione provinciale per la Sp2, la strada in questione, mentre c’è quella per la Sp30. L’amministrazione vuole però precisare che si è trattato di un "errore di deposito". Il messaggio per i cittadini è: "Evitare inutili ricorsi". "Nella sentenza si dice semplicemente che è stato prodotto in giudizio, per mero errore, il nulla osta di un altro semaforo, quello della strada provinciale Lungomonte anziché quello della strada provinciale Vicarese", spiegano dal Palazzo. "Solo per una questione squisitamente processuale, dunque, è stato accolto il ricorso del cittadino che, giova evidenziare, ha attraversato l’incrocio con il semaforo rosso mettendo a rischio altre persone. Non è dato comprendere come un cittadino possa farsi vanto di aver vinto per motivi formali una causa nella quale è stato accertato oltre ogni ragionevole dubbio che ha superato un semaforo che proiettava la luce rossa come è stato dimostrato in giudizio con il relativo filmato".
Al di là del caso singolo, "tutte le telecamere di rilevazione sugli impianti semaforici del territorio hanno le autorizzazioni e nulla osta necessari ivi compreso quello posto sulla Strada Provinciale Vicarese e, in particolare, la delibera di Giunta per l’installazione sia dell’impianto semaforico che il nulla osta della Provincia di Pisa per l’installazione dell’apparecchiatura di rilevazione, peraltro la cui mancanza non è inficiante la validità della rilevazione". Insomma, un caso isolato. "La totalità delle cause relative ad infrazioni rilevate con le predette telecamere sono vinte dal Comune, solo nel caso di specie per un mero errore formale ha vinto il cittadino".
"Il Comune non ha allegato eo offerto prova del provvedimento-presupposto della Provincia", si legge nella sentenza. E ancora "In giudizi come questo l’Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato assume la veste sostanziale di attore e ha l’onere di dar prova del fondamento della pretesa sanzionatoria ovvero della sussistenza di tutti gli elementi", la conseguenza è che "nel caso di specie, in mancanza del provvedimento autorizzativo della Provincia per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, (a cui pure si badi si fa riferimento nel provvedimento del comandante datato 13-02-2008) l’appello deve essere accolto e le sanzioni di conseguenza annullate". "Il Provvedimento del comandante – prosegue il Comune – è l’ordinanza di regolamentazione della circolazione mediante semaforo che fa chiaramente riferimento al nulla osta della Provincia per l’installazione del semaforo e non anche al sistema di rilevamento, che è stato installato successivamente, per il quale comunque è presente sia la delibera di Giunta che il nulla osta non necessario".
Antonia Casini