
PISA
Non ci sono ombre nella procedura che ha portato al concordato fallimentare della Sviluppo Navicelli. E’ quanto afferma, in sintesi, il Tribunale di Pisa nella sentenza dello scorso 25 maggio con la quale ha rigettato i ricorsi presentati dal costruttore Mirco Panchetti, condannandolo al pagamento delle spese processuali, che lamentava "di avere subito danni patrimoniali ingenti sia come soci di una società fallita che in quanto creditori". Il collegio presieduto dal giudice Giovanni Zucconi e composto anche da Stefano Palmaccio e Rossana Ciccone ha rigettato i ricorsi presentati da Panchetti Costruzioni generali srl, Bpi e Area srl affermando che "l’azione giudiziaria intrapresa" dai ricorrenti "si connota per la sua incoerenza rispetto ai presupposti fattuali".
Nel mirino di Panchetti era finita la vicenda della variante urbanistica che cambiò la destinazione d’uso dei terreni dove era previsto l’insediamento di Amazon ai Navicelli, con una decisione presa dall’allora amministrazione Filippeschi quando, è la tesi di Panchetti, "la società era ormai fallita determinando un intreccio di interessi che ha inciso negativamente sull’esito della procedura concordataria e recato un evidente danno ai creditori". Secondo il Tribunale è "incomprensibile che le ricorrenti non abbiano segnalato nell’interesse proprio e dell’intera massa creditoria, il difetto di convenienza della proposta concordataria, attraverso l’espressione di un voto contrario, al quale far seguire opposizione all’omologa del concordato".
Insomma piuttosto che muoversi ex post, secondo i giudici, Panchetti avrebbe potuto opporsi durante la procedura anziché avallare le scelte fatte in quel periodo. Infine, i giudici hanno accolto la tesi difensiva della società Sviluppo Immobiliare Pisa laddove ha "osservato che le potenzialità urbanistiche dei terreni, già di proprietà della fallita Sviluppo Navicelli, fossero ben note a quest’ultima in bonis e, quindi, anche a Panchetti, che della Sviluppo Navicelli era socio, con partecipazione diretta e indiretta".
Circostanza, scrive Zucconi nella sentenza, che si evince con chiarezza "dal parere rilasciato il 17 luglio 2014 dagli avvocati Paolo Carrozza e Nicola Pignatelli" alla stessa Sviluppo Navicelli. Infine, il Tribunale osserva che le società riconducibili a Panchetti, avrebbero potuto già "nel corso della procedura fallimentare, in qualità di soci, segnalare che la stima operata dall’esperto nominato dal Tribunale non teneva conto delle potenzialità urbanistiche dei terreni" e che quindi non vi sia stato alcuna mancanza di trasparenza o, come lamentato dal costruttore, alcun "occultamento di elementi dell’attivo fallimentare".
Gab. Mas.