
Un prodotto difettoso acquistato o regalato. Se non si riesce a riparare, l’acquirente ha anche il diritto a essere risarcito. Lo spiegano da "Consumatori attivi", l’associazione per la tutela dei diritti dei cittadini (attiva a Pisa dal 2018, [email protected], 3512959514). C’è però una premessa: se è una questione di gusto e non di guasto, cambiare il dono non gradito è un’opportunità che il commerciante può dare: non è obbligato. L’esempio. "Una signora pisana aveva comprato una cucina in un noto mobilificio. Dopo il montaggio, si erano palesati i difetti: alcuni elettrodomestici non funzionavano e i ripiani erano inadeguati, tanto che si erano imbarcati dopo pochi giorni. Il venditore si era reso disponibile a risolvere tutto". Ma il servizio assistenza "non ci era poi riuscito nell’immediatezza e la cucina era rimasta a lungo inutilizzata". Con disagio notevole. "Il venditore le aveva proposto un buono, da spendere nel suo negozio. La donna, però, ha chiesto un risarcimento in denaro respinto con la scusa della "politica aziendale". La signora si è rivolta all’associazione. "La legge prevede espressamente che, in caso di prodotto difettoso, il consumatore abbia diritto a un risarcimento in denaro per il disagio subito e che non è obbligato ad accettare un buono".
Più complessa la questione del viaggio annullato. "La legge emanata durante i primi mesi della pandemia, ha previsto che a seguito dell’annullamento del viaggio, la compagnia possa inviare al consumatore un voucher che questi può sfruttare per una nuova partenza entro 24 mesi, al termine dei quali - e soltanto allora - potrà essere convertito in denaro". Una normativa che Consumatori attivi "ritiene illegittima e incostituzionale, persino la Commissione europea ha intrapreso una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia". Chi non vuole il buono, "può solo fare causa alla compagnia di viaggi e sperare che un giudice gli dia ragione. Ma questa normativa emergenziale vale solo per i viaggi che dovevano svolgersi tra marzo e settembre 2020. Altrimenti va applicata la regola generale secondo cui, in caso di annullamento, spetta il rimborso in denaro". E quest’ultimo è proprio "il caso di una coppia a cui il figlio, per l’anniversario di matrimonio, aveva regalato una vacanza a ottobre 2020. Per problemi di salute i genitori avevano dovuto rinunciare e, in base al contratto, la compagnia aveva annullato il viaggio e promesso il rimborso inviando un buono, appellandosi alla normativa legata al Covid". "Ai nostri associati abbiamo fatto ottenere – affermano gli avvocati pisani – ciò che ad essi spettava, e siamo riusciti a far convertire il buono in un rimborso in denaro".
A. C.