REDAZIONE LA SPEZIA

La raccomandata privata non ha valore Assolta dall’accusa di appropriazione indebita

Il giudice Petralia ha accolto la tesi dell’avvocato Bonanni. La missiva avrebbe dovuto. essere di Poste Italiane

Non aveva pagato le rate di alcuni macchinari presi in affitto dalla Genke, una nota società di locazione, per un valore complessivo di poco inferiore ai 14mila euro. La donna, all’atto della stipula del contratto, aveva dichiarato di aver preso visione delle condizioni particolari e generali della locazione operativa. E quando è risultata inadempiente, non avendo restituito subito i macchinari, è stata denunciata per appropriazione indebita. I fatti risagono al 2016 e 2017. Manuela P., spezzina di 48 anni, amministratore unico della società ’Les Cheveux s.r.l.s.’ ha dovuto difendersi dall’accusa, dopo il rinvio a giudizio, nel processo davanti al giudice Gianfranco Petralia.

Che l’ha assolta, perché il fatto non sussite, accogliendo la tesi dell’avvocato Davide Bonanni. Il legale, difensore di fiducia della donna, ha sostenuto infatti durante il dibattimento che non c’era prova certa che la società di locazione avesse richiesto indietro il macchinario. Questo perché la società aveva inviato le raccomandate con ricevuta di ritorno alla donna, non attraverso Poste Italiane, bensì con un corriere privato. Di fatto quindi la donna, che perlatro non aveva mai ritirato le raccomandate, non risultata avvisata.

Una sentenza, questa, che è destinata a fare giurisprudenza.

La Genke, difesa dall’avvocato Daniele Biscuola del foro di Milano, aveva sostenuto che una prima missiva, inviata nella sede legale dell’attività di Manuela P., era stata restituita al mittente per compiuta giacenza l’8 agosto 2017. Una seconda raccomandata, inviata al domicilio della donna indicato nella visura della società, veniva restituita al mittente con dicitura ’sconosciuto’ il 6 settembre 2017.

Da ultimo, veniva tentato il recapito al nuovo indirizzo di residenza, ma anche tale comunicazione tornava al mittente per compiuta giacenza il 27 novembre 2017. Il contratto di locazione dei beni mobili prevedeva una durata di 60 mesi, con una corresponsione di canoni mensili di 228 euro iva compresa. Contratto che era stato poi rescisso per inadempienza, con la società di locazione che aveva intimanto all’utilizzatrice l’immediata restituzione dei beni. Però il non avere inviato le raccomandate con Poste Italiane si è rivelato, in termini legali, un clamoroso autogol.

Massimo Benedetti