
Un tratto dell’autostrada A12 Livorno-Sestri Levante (. foto di repertorio
Risulta pienamente provata la pratica illecita per la quale l’Antitrust nel maggio 2023 ha sanzionato con 600mila euro Salt, Società Autostrada Ligure Toscana all’epoca titolare della concessione dell’autostrada A12 Livorno–Sestri Levante, per aver ridotto o chiuso corsie di marcia – o comunque in casi specifici limitato la velocità massima consentita – creando disagi ai consumatori, aumentando in maniera consistente i tempi di percorrenza, senza al contempo adeguare il corrispettivo richiesto quale pedaggio autostradale. L’ha deciso ieri il Tar del Lazio con sentenza, rigettando il ricorso presentato dalla concessionaria autostradale contro l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità di regolazione dei trasporti con l’obbiettivo di annullare il provvedimento sanzionatorio dell’Agcm. I fatti per i quali fu elevata la sanzione risalgono al periodo compreso tra gennaio 2020 e maggio 2021, e sono riferiti al cosiddetto "tronco ligure" dell’Autostrada A12 da Sestri Levante a La Spezia. In sostanza, i cantieri furono principalmente dovuti alla necessità di adeguare le gallerie esistenti sul tracciato agli standard di sicurezza previsti dalla normativa; furono circa 180 le ordinanze di regolazione del traffico adottate dalla concessionaria, quasi tutte motivate dalla necessità di procedere allo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria finalizzati a garantire la sicurezza. Il Tar ha innanzitutto chiarito come "quella contestata sia indubbiamente una pratica commerciale scorretta: risultano sussistenti, infatti, ambedue gli elementi costituivi di essa, ossia la negligenza del professionista e l’idoneità a falsare in misura rilevante il comportamento del consumatore medio". E tutto ciò, anche in quanto "l’impresa non può limitarsi al formale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, bensì deve tenere una condotta che garantisca i diritti fondamentali dei consumatori, rappresentati nel caso di specie dal consentire una circolazione rapida e sicura"; e "la società potrebbe andare esente da responsabilità se, conscia dell’impossibilità di prestare il servizio in maniera conforme alla diligenza professionale che si attenderebbe, eviti di far gravare sul consumatore l’ordinario esborso economico, adeguandolo piuttosto alla prestazione effettivamente resa". Certo è che "non ogni riduzione dei tempi medi di percorrenza per via della presenza di cantieri stradali sia di per sé indicativa dell’illiceità della pratica, essendo anche la manutenzione dell’infrastruttura una delle prestazioni imposte dalla concessione. Invero, quel che rileva è, nel risalire la serie causale, la circostanza che il cantiere stradale renda gravemente inesatta la prestazione resa dal concessionario in favore del consumatore, senza prevedere in suo favore un’idonea misura compensativa".