Giudice annulla la multa con lo ‘Scout speed’: «Deve essere sempre segnalato»

La sentenza: «Nessuna distinzione con le postazioni fisse»

Anche i rilievi con lo Scout speed devono essere segnalati da cartelli di avvertimento

Anche i rilievi con lo Scout speed devono essere segnalati da cartelli di avvertimento

Firenze, 9 ottobre 2018 - Scout speed, le multe per eccesso di velocità prese senza che i rilevatori installati sulle macchine dei vigili siano adeguatamente segnalati, possono essere annullate. E’ il punto cruciale della setenza 2383 del Tribunale-seconda sezione. Il giudice Massimo Donnarumma ha infatti respinto l’appello del Comune contro un automobilista.

La sentenza giunge a conferma di quella di davanti al giudice di pace, impugnata da Palazzo Vecchio, condannato a rimborsare a G.S.R. (assistito dall’avvocato Tommaso Mariani) 440 euro di ‘spese di lite’. L’art.142 comma 6bis del Codice della strada «prevede l’obbligo di segnalare prima le ‘postazioni di controllo su strada’, senza distinzione tra postazioni fisse e mobili. E’ legge.

Viceversa il decreto ministeriale attuativo (15 agosto 2007) sancisce che le disposizioni su cartelli e dispositivi di segnalazione, non si applicano per gli apparecchi di rilevamento della velocità installati su veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, a inseguimento’. Una deroga, secondo il Tribunale, non consentita. Questo contrasto tra norma di legge (di rango primario) e decreto attuativo del Ministero dei Trasporti, di rango inferiore alla legge, è stato colto ed evidenziato dal giudice.

E’ il ‘cuore’ della sentenza, pubblicata l’11 settembre. Decisivo il superamento del contrasto tra legge e decreto dei Trasporti: impasse superata «con l’esercizio del potere di disapplicazione riconosciuto al giudice ordinario». Laddove il decreto indica, in questi casi, «una deroga all’obbligo di segnalare preventivamente» il giudice ‘corregge’ affermando che «la deroga alla legge – segnalazioni preventive, fisse e luminose sì, ma non sulle auto dei vigili in movimento – non è consentita. Perché il Codice ha demandato al Ministero la sola determinazione dei modi di impiego di cartelli e dispositivi di segnalazione».

E così «l’esonero (per Comuni e per le polizie municipali, ndc) dall’obbligo di preventiva segnalazione della presenza di apparecchi di rilevamento della velocità installati su veicoli in movimento (dei vigili, ndc) non trova ragionevole giustificazione. E si traduce in un’«inammissibile deroga a una regola generale sancita con una norma più importante»: l’art.142 del Cds appunto. Sulle segnalazioni preventive obbligatorie il giudice entra nello specifico perché «lo stesso decreto prevede all’art.1 che le postazioni di controllo per rilevare la velocità possono essere segnalate con 1) segnali stradali, temporanei o permanenti; 2) segnali luminosi a messaggio variabile; 3) con dispiositivi luminosi installati su veicoli della polizia stradale». Di più. «installati sulle auto dei vigili gli avvisi agli automobilisti «possono essere contenuti su una sola riga, in forma sintetica: controllo velocità o rilevamento velocità».

Conclusione: «E’ evidente che la segnalazione preventiva risulta comunque possibile». Per dare forza al concetto il Tribunale si richiama alla Cassazione, per cui «la preventiva segnalazione, univoca e adeguata, di sistemi elettronici di rilevamento della velocità» è «obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale».

giovanni spano

 

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