Rottamazione cartelle, domande fino al 30 giugno. Le Faq dell'Agenzia Riscossione

La prima rata dovrà essere pagata entro ottobre. Cosa succede se non si paga una rata o se si paga in ritardo

Cosa c'è da sapere sulla 'rottamazione quater': le Faq dell'Agenzia Riscossione

Cosa c'è da sapere sulla 'rottamazione quater': le Faq dell'Agenzia Riscossione

Firenze, 13 maggio 2023 – E' stato prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione alla nuova rottamazione delle cartelle. Sono state perciò aggiornate le risposte alle domande più frequenti (Faq) pubblicate sul sito dell'Agenzia Entrate Riscossione. Eccone alcune.

Ho aderito alla definizione agevolata: cosa succede dopo?

Una volta presentata la domanda alla rottamazione quater sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata, prevista per il 31 ottobre 2023. Alla stessa data del 31 ottobre 2023, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione quater vengono automaticamente revocate. In caso invece di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata?

La rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  •  già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Quali invece i debiti che non rientrano nella rottamazione?

Non rientrano nel beneficio della rottamazione quater:

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali’ dell’Unione europea e l’Imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.le somme affidate dagli enti della fiscalità locale o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse e enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.

In cosa consiste l'agevolazione?

Chi aderisce alla definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque

denominati, comprese pertanto le cosiddette ‘maggiorazioni’), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

In quante rate è possibile pagare i debiti rottamati?

L’importo dovuto per la definizione agevolata può essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni con le prime due, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale dal 1° novembre 2023 saranno dovuti interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, sia dell’unica rata che di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la rottamazione risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Come si aderisce alla rottamazione quater?

La domanda di definizione agevolata deve essere presentata in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla possibilità di selezionare direttamente dall’elenco dei debiti ‘definibili’ che vengono visualizzati, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere ”rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata.