Strage Viareggio, le motivazioni della sentenza: "Moretti non ha colpe per velocità treno"

La pronuncia della corte di appello di Firenze nella sentenza al processo bis del 30 giugno che condannò l'ex ad di Rfi e Fs a 5 anni

Mauro Moretti (Foto ImagoE)

Mauro Moretti (Foto ImagoE)

Firenze, 21 settembre 2022 -  L'ex ad di Rfi e Fs, Mauro Moretti, e Michele Mario Elia capo Direzione tecnica poi ad Rfi, non ebbero colpa della mancata riduzione della velocità del treno merci che il 29 giugno 2009 deragliò nella stazione di Viareggio (Lucca) causando 32 morti, numerosi feriti e danni materiali. Le motivazioni della corte di appello di Firenze per la sentenza al processo bis del 30 giugno con condanne per disastro, lesioni e incendio di Moretti a 5 anni e di Elia a 4 anni 2 mesi 20 giorni. Non è provata la "valenza cautelare" di una determinata velocità di transito in stazione "va pertanto escluso per gli imputati questo profilo di colpa". 

Il treno merci di Viareggio andava a circa 90 km/h e durante i vari processi è emerso, dalle parti, l'argomento che Rfi avesse dovuto imporre una prudenziale velocità ridotta, secondo alcuni a 60kmh, negli attraversamenti in stazione. Ma i giudici fiorentini escludono che tale limite abbia riferimento "scientifico o esperienziale", "non essendo provato che, in rapporto alle contingenze particolari del caso concreto, tenuto conto dei diversi fattori, individuati in ragione delle informazioni disponibili all'epoca dei fatti, fosse acquisita al sapere scientifico ed esperienziale la valenza cautelare di una determinata misura della velocità di attraversamento di una stazione avente le caratteristiche di quella di Viareggio da parte di un convoglio con le caratteristiche di quello sviato".

"Anche una eventuale integrazione istruttoria" sul punto della velocità, nel processo, come chiedevano le parti civili, "si rivelerebbe superflua - scrive la Corte - non potendo pervenire a un esito diverso da quello già emerso". Riguardo a Elia, la Corte ha pure escluso il profilo di colpa relativo agli obblighi del datore di lavoro, "datoriali", "di valutazione dei rischi lavorativi", "profilo che va pertanto dichiarato insussistente rispetto al delitto di disastro ferroviario colposo a lui ascritto", verificatosi al di fuori dell'ambito dell'omessa valutazione del rishio valutativo da parte del datore di lavoro".

La sentenza bis c'è stata dopo un rinvio della Cassazione alla Corte di appello di Firenze per rideterminare le condanne rispetto alla prescrizione dell'accusa di omicidio plurimo colposo, il cui termine temporale si è abbassato dopo la cancellazione dell'aggravante dell'infortunio sul lavoro. Tra i punti da definire, rispetto al reato di disastro ferroviario, rimasto insieme a lesioni plurime colpose incendi colposi, la Cassazione rese anche quello della riduzione della velocità. L'appello bis ha condannato anche i manager delle società ferroviarie tedesche che noleggiavano i carri merci all'Italia, Mario Castaldo direttore Divisione di Cargo Trenitalia a 4 anni, ma fece anche delle assoluzioni come quelle di altri manager Fs come Emilio Maestrini (Trenitalia) e Francesco Favo (Rfi).