
La legge elettorale umbra è legittima. La seconda sezione del Tribunale di Perugia, con il giudice monocratico Antonio Contini, ha respinto il ricorso del "Comitato per la democrazia in Umbria" di cui fa parte il costituzionalista Mauro Volpi, che nel 2015 avviò una battaglia di opposizione a quel sistema di elezione del Consiglio regionale, definendolo "anticostituzionale". E proprio su questo punto Contini appare netto: "è del tutto infondata – invocando gli attori l’esercizio di un potere che non è attribuito al Tribunale – la domanda di disapplicazione della legge perché contrastante con la Costituzione, avendo la legge regionale forza di legge e potendo quindi essere rimossa dall’ordinamento esclusivamente da parte di una nuova legge idonea ad abrogarla o dalla pronuncia della Corte costituzionale stessa".
Uno dei punti contestati dai ricorrenti era poi quello sull’eccessivo premio di maggioranza previsto dalla legge che fu partorita dal centrosinistra. "La legge presenta gravi lacune – sosteneva il Comitato –: i più gravi sono quelli legati al premio di maggioranza che è pari al 62% dei seggi, senza che sia fissata né una soglia minima di voti per conseguirlo, né un turno di ballottaggio tra le prime due listecoalizioni. Può insomma verificarsi il caso che vincendo le elezioni anche con solo il 25-30% dei voti si ottiene il 62% dei seggi... ".
Tesi respinta dal giudice: "Sono tutte censure che possono essere rilevanti unicamente in un giudizio nel quale le specifiche condizioni affermate dagli attori, possano trovare manifestazione – sostiene Contini –. La concreta misura del premio di maggioranza – aggiunge il giudice monocratico – attiene evidentemente a discrezionalità del legislatore regionale e nel caso di specie, dove mira ad attribuire un singolo consigliere oltre la maggioranza assoluta dei componenti (il che, numericamente, stante la diminuzione dei seggi, comporta che siano assegnati 12 seggi su 20), non è caratterizzata da tale abnormità o irragionevolezza come lamentate dal ricorrente. La questione posta è quindi manifestamente infondata. Lo stesso – conclude – deve dirsi per la scelta di non individuare una soglia minima di voti al fine di attribuire il premio di maggioranza".