"Pensiamo che la falsa testimonianza non ci sia stata. Primo punto. E poi siamo delusi anche dalla separazione perché – spiega uno dei difensori di Danilo Mariani, l’avvocato Salvatore Pino – ci attendevamo che la posizione del mio assistito venisse definita per intero anche sul reato più grave (corruzione in atti giudiziari, ndr). Mi sembra una sentenza che si va a posizionare su una considerazione del tipo ’non poteva non vedere’ ma la percezione soggettiva di Mariani la conosce solo lui. Vedremo comunque ad ottobre". "Vorrei inoltre sottolineare – si inserisce l’altro difensore, Lucia Fanny Zoi – che ci sono posizioni sulla falsa testimonianza identiche a quella di Mariani che sono state archiviate nel corso delle indagini a Milano". I legali annunciano appello "anche se il reato per cui è stato condannato – osserva Pino – in tale fase si prescriverà".
Già guardano avanti, all’udienza del 21 ottobre, quando si arriverà al cuore del processo: "Come sapete i pagamenti che Mariani riceveva da Silvio Berlusconi erano mensili, da anni, sempre cadenzati alla fine del mese e sempre della stessa misura, vale a dire 3mila euro. Dire che sono stati erogati per corrompere ed ottenere una testimonianza addomesticata è francamente sbagliato". Iniziano ben prima del caso Ruby, è stato evidenziato nel corso del dibattimento.
Qualcuno, subito dopo la sentenza, sottolineava la stranezza del fatto che la falsa testimonianza era stata compiuta a Milano ma a pronunciarsi è il tribunale di Siena. "La competenza per territorio si doveva rifare al reato più grave che in questo caso è la corruzione. Quindi la falsa testimonianza ha ’seguito’ quest’ultimo reato. E’ correttamente radicata a Siena", spiega Pino. Quando si chiede cosa preclude nel prosieguo del processo il pronunciamento per Mariani, l’avvocato ribatte: "Assolutamente nulla. Se Mariani è un amico del presidente Berlusconi e, cosa non vera ma stiamo parlando del convincimento del tribunale, in ipotesi per una sua personale inclinazione decide di andare a rendere una testimonianza favorevole all’amico si tratta di falsa testimonianza e non di corruzione. Non c’è l’incrocio fra il denaro e la falsa testimonianza resa in funzione del pagamento".
La.Valde.