REDAZIONE PRATO

Accusato di una maxi evasione: "Manca la prova sul campo: assolto"

Non avrebbe versato 160.000 euro di Iva. "L’Agenzia delle Entrate non ha cercato l’azienda fittizia"

Una evasione dell’Iva di circa 165.000 euro, basata con tutta probabilità su operazioni inesistenti fra la società dell’imputato e una azienda "cartiera", ossia inesistente, con sede a Poggio a Caiano. Uno schema ricorrente, soprattutto all’interno del distretto cinese. A sorpresa, però, il cinese, questa volta, è stato assolto, in quanto – come si legge nella sentenza del giudice Santinelli – "le indagini non sono state svolte sul campo", da parte della Agenzia delle Entrate, per accertare l’esistenza o meno della società fittizia. Si trattava di operazioni davvero inesistenti? La società esisteva davvero oppure no? Tutte domande su cui è ruotato il processo a carico del cinese, difeso dall’avvocato Stefano Lenzi del foro di Prato, e che si è chiuso con una piena assoluzione dell’imputato, amministratore di una azienda di abbigliamento che ha sede in via Toscana. Secondo il giudice, le prove sarebbero meramente documentali e non sufficienti a fornire quella "univocità" che serve per accertare la responsabilità penale. Per ricercare tale "univocità", l’Agenzia delle Entrate sarebbe dovuta andare "sul campo" per indagare quali rapporti patrimoniali e commerciali esistessero davvero fra l’impresa che aveva emesso le fatture contestate nel processo e la società dell’imputato.

Nel procedimento, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato all’imprenditore di avere indicato nella dichiarazione dei redditi 2016 elementi passivi fittizi relativi a operazioni inesistenti per un imponibile Iva di 165.000 euro. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e sette mesi. Il giudice ha però ritenuto che le prove delle operazioni sospette – come l’assenza di un contratto di utenza per tutto il 2016, il fatto che la fattura fosse datata lo stesso giorno in cui è stata dichiarata la chiusura della ditta, la difformità fra l’importo della fattura e la merce indicata nei documenti di trasporto – non fossero sufficienti per arrivare a una condanna.

"La particolarità dell’assoluzione dell’imprenditore – dice l’avvocato Lenzi – sta nel fatto che il tribunale pur in presenza di elementi indiziari circa la possibile inesistenza, quantomeno parziale, dell’operazione economica sottostante la fattura, ha ritenuto gli stessi non sufficienti a fondare l’accertamento della penale responsabilità".

La mancanza di un approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate dei "rapporti patrimoniali e commerciali tra l’impresa emittente e la società dell’imputato, di indagini “sul campo” volte a acquisire elementi di prova circa la possibile natura di ’cartiera’ dell’impresa emittente e, dunque, della non completezza del compendio probatorio ha permesso l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste – ha aggiunto il legale – Il tribunale di Prato sembra così recepire la nuova regola probatoria introdotta dalla legge delega fiscale che prevede il rafforzamento dei controlli sul campo".

Laura Natoli