
Carlo Ferdinando Carnacini
Una nuova pronuncia si aggiunge alla già ricca collezione di pareri e sentenze della Fondazione Marino Marini. Ad esprimersi è il Tar della Toscana a proposito del ricorso avanzato dall’ex presidente della Fondazione Carlo Ferdinando Carnacini e Gilda Consuelo Loraine Ricklin Pedrazzini, ovvero gli eredi, contro la Prefettura di Pistoia, ovvero l’autorità che per legge si occupa di vigilare sulla Fondazione stessa. Oggetto del contendere la ricostituzione del Cda decisa dall’ex commissario Raffaele Ruberto, della quale i ricorrenti chiedevano l’annullamento. Tutto sbagliato, tutto da rifare, in sintesi. Perché, così dice il Tar, quel ricorso è "inammissibile per difetto di giurisdizione". Ovvero, come già sollevato dalla Prefettura pistoiese in sede di costituzione in giudizio, non è il Tribunale amministrativo il luogo deputato a discutere il ricorso. Tanto che il Tar "rimette le parti davanti al giudice ordinario".
Il limbo pubblico-privato dell’esercizio della Fondazione sarebbe all’origine della decisione. "Deve ritenersi pacifico che la Fondazione sia una persona giuridica di diritto privato – si legge nella sentenza –. L’unico tratto di esercizio di poteri pubblicistici che ha lambito la vicenda di cui ci si sta occupando è consistito nell’adozione da parte del Prefetto di Pistoia del decreto che ha disposto lo scioglimento del cda della Fondazione, con conseguente decadenza dei membri del cda e del presidente e la nomina del commissario straordinario. Il provvedimento prefettizio è stato adottato nell’esercizio del potere di controllo pubblico previsto dall’articolo 25 del codice civile, che esprime una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all’atto di fondazione. Gli atti del commissario straordinario nominato dall’Autorità hanno, al contrario, natura privatistica, essendo l’organo straordinario chiamato ad operare in vece degli organi disciolti. Dunque, posto che il decreto commissariale impugnato è stato adottato nell’esercizio di poteri di natura privatistico-negoziale, lo stesso non può che ritenersi esplicazione della capacità di diritto privato dell’organo straordinario".
l.m.