
Fondazione Marino Marini. Il Tar respinge il ricorso dell’ex presidente Carnacini
"Insussistente" il rischio di paralisi dell’attività della Fondazione e "infondata" l’impugnazione, elementi questi giudicati sufficienti per respingere il ricorso e definire quindi legittimo – oltre che "positivamente" operativo - il commissariamento. Così si è espresso il Tar della Toscana, sezione prima, nella seduta di camera di consiglio, presidente il magistrato Roberto Pupilella, a proposito del ricorso presentato dall’avvocato Carlo Ferdinando Carnacini, ex presidente della Fondazione Marino Marini, e Gilda Consuelo Loraine Ricklin Pedrazzini contro il decreto firmato dal prefetto di Pistoia Donatella Licia Messina nell’ottobre scorso che ha portato allo scioglimento del cda della Fondazione Marino Marini.
Ennesima tappa dunque nel travagliato percorso giudiziario della realtà nata per volontà della vedova dell’artista che nient’altro avrebbe dovuto fare se non valorizzare l’opera del maestro. Il provvedimento in data di ieri, che tiene conto anche della costituzione in giudizio della Prefettura di Pistoia, ha espresso come "manifestamente insussistente" il "generico rischio di paralisi assoluta dell’attività Fondazione, di cessazione dell’attività di prestito autentica e catalogazione e di dispersione del patrimonio materiale e immateriale della Fondazione posto alla base dell’istanza cautelare".
Insomma, il commissariamento non rappresenterebbe, dice il Tar, un fattore di rischio sull’eventuale rallentamento delle attività della Fondazione. A rafforzare il pronunciamento, si legge ancora, le relazioni della Prefettura che "evidenziano, da un lato, le positive attività poste in essere dal Commissario (che ha già provveduto ad adempimenti come la nomina dei componenti il Collegio dei revisori, che la gestione ordinaria non ha posto in essere per anni) e, dall’altro, l’indubbia situazione di paralisi e gravi irregolarità gestionali-contabili (ben più gravi di quanto prospettato in sede di commissariamento) derivante dalla gestione ordinaria". Insomma tutte quelle inadempienze che emergevano già nel decreto del prefetto Messina vengono in sede di Tar ribadite ed ancor più evidenziate.
Carnacini ha così commentato la sentenza: "Devo ritenere che, stante il brevissimo tempo trascorso dal deposito di una consistente mole di prove, il Collegio non sia riuscito a leggere i documenti e si sia fidato di ciò che ha scritto il Commissario e la Pubblica Amministrazione. Ma le cose non stanno così e i ricorsi pendenti davanti al Capo dello Stato dicono ben altro. Mi auguro dunque che il relatore odierno venga nuovamente smentito dal Consiglio di Stato, come già è avvenuto nel caso del ricorso avverso il vincolo iniquamente apposto tra la collezione Marino Marini ed il Palazzo del Tau, cancellato dalla sentenza dell’Alto Collegio".
linda meoni