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Il giudice di pace bacchetta Sepi "No, all’ingiusto arricchimento"

"Sanzione pagata in ritardo. Si versa solo la differenza". La decisione sul ricorso

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Intimazione iniqua, ha motivato il giudice di Pace di Pisa, "ma anche errata, nella parte in cui l’ulteriore pagamento dell’intero importo della sanzione determinerebbe un ingiusto arricchimento della pubblica amministrazione per 69,71 euro". Succede a Pisa, e quella sanzione è del 2016. Una sanzione che l’automobilista non pagò nella misura ridotta, entro il termine di giorni previsto dalla notifica. Scattò così l’ingiunzione, come atto di precetto, a versare l’importo dovuto per intero con l’aggiunta di interessi legali e rimborso spese per istruttoria: 125,03 euro, il totale richiesto. I fatti sono del 2016 e l’automobilista ha impugnato il caso davanti il giudice di pace di Pisa. Perché pur in ritardo, l’importo era stato pagato. E quei soldi già versati chiede che vengano considerati. Inizia così la causa in sede civile dove l’automobilista in questione (assistito dall’avvocato Massimo Bertacchini della Spezia) impugna l’ingiunzione a pagare scattata nel 2019 per l’importo, appunto, di 125,03 euro.

Sono quattro i motivi di ricorso: l’illegittimità dell’ingiunzione, mancata indicazione dell’autorità competente, mancato annullamento in autotutela, esiguità dell’importo e risarcimento del danno. Tutti, si legge nella sentenza, destituiti di fondamento, ad eccezione dell’istanza di parziale compensazione con la somma già versata ma insufficiente. Un punto importante, questo, che accolto nella sentenza dal giudice Bruno Neri, potrà essere prezioso per altri cittadini se eventualmente dovessero trovarsi nella stessa situazione dell’automobilista in causa. E sul punto, preso atto delle date che determinano l’effetto giuridico della notifica e la scadenza prevista per il pagamento con riduzione, il giudice di pace così si è pronunciato: "il ricorso va rigettato facendo cadere per effetto domino tutti gli altri motivi – si legge – . Ma è altrettanto vero che la signora ha pagato al Comune 69,71 euro, seppure in ritardo. L’ingiunzione di Sepi è iniqua ed errata nella parte in cui chiede l’ulteriore pagamento dell’intero".

La pubblica amministrazione avrebbe incassato, quindi, 69,71 euro che non le erano dovuti. Da qui la rideterminazione della sanzione residuale da pagare in 24,29 euro, ossia la differenza tra l’importo totale di 94 euro (pari alla sanzione entro 60 giorni) più spese di notifica e i soldi già versati. Il giudice ha infine compensato le spese di lite. Insomma, multa pagata, ma saldo. Tenendo conto dell’anticipo.

Carlo Baroni