REDAZIONE MASSA CARRARA

Il Tar ordina di abbattere villetta abusiva Una battaglia legale durata oltre 30 anni

La vicenda nata nel lontano 1994: a colpi di ricorsi il proprietario aveva dilatato gli effetti della decisione del Comune fino a oggi

Dopo quasi 30 anni dovrà abbattere la casa costruita senza i permessi. Lo ha stabilito il Tar di Firenze che ha dato ragione al Comune in una vicenda che muove i primi passi addirittura tra il 1994 e il 1995. All’epoca Bruno Canalini chiese il rilascio dei titoli edilizi per due diversi progetti per l’edificazione di un’abitazione su un suo terreno di via Corvenale e in entrambi i casi Comune disse di no. Di fronte a questi primi rifiuti Canalini, nel marzo del 1995, fece domanda di condono di tre manufatti realizzati senza titolo su quello stesso terreno ricevendo dal Comune ancora un rifiuto. Una nuova istanza di condono fu poi presentata nel 2001, a sua volta respinta l’anno successivo da piazza II Giugno. Uno spiraglio sembra aprirsi quando, nel 2009, "l’allora segretario comunale avrebbe attestato la possibilità di rilasciare al signor Canalini la sanatoria richiesta, e in senso analogo si sarebbe pronunciato l’Ufficio tecnico con la relazione tecnica del 16 dicembre 2014".

Nel maggio 2018 il Comune rompe definitivamente gli indugi e ordina la demolizione dell’immobile di via Corvenale "reiterando l’ordine di demolizione già emesso con il diniego di condono dell’aprile 1997". Contro questa ordinanza Canalini aveva presentato ricorso che, però, i giudici fiorentini hanno respinto giudicando tutte le ragioni presentate infondate. "E’ pacifico – si legge nella sentenza del Tar - che dopo essere incorso in un duplice diniego di concessione edilizia tra il 1994 e il 1995, provvedimenti rimasti inoppugnati, Canalini ha edificato abusivamente tre manufatti, per i quali ha presentato istanza di condono".

I giudici entrano poi ancora di più nel merito di una vicenda lunga ormai quasi 30 anni.

"La sanatoria è stata negata dal Comune già nel 1997 contestando al ricorrente di avere demolito e ricostruito i manufatti sostituendoli con un fabbricato in muratura composto da un piano fuori terra e da un locale seminterrato – scrivono i magistrati -. Con lo stesso provvedimento, il Comune ha ingiunto la demolizione del nuovo fabbricato. Il diniego di condono è stato impugnato dinanzi al Tar quello stesso anno e quel ricorso è stato dichiarato perento con decreto presidenziale del 23 novembre 2009. Nell’agosto del 2002, il ricorrente aveva peraltro presentato nuova istanza per l’accertamento di conformità dello stesso fabbricato abusivo, nel frattempo modificato con ampliamento del piano seminterrato e aggiunta di un locale a uso garage. Anche tale istanza è stata respinta".

Si passa poi all’ultima ordinanza del 2018. "Un ordine perfettamente in linea con la relazione degli uffici comunali del 16 dicembre 2014, la quale si conclude negando la possibilità della sanatoria a causa dell’incompatibilità dell’edificio con il regolamento urbanistico vigente – spiegano i giudici amministrativi -. Il parere reso dal segretario generale del Comune nel maggio 2009, dal canto suo, si connota per la assoluta estemporaneità, provenendo da organo del tutto sprovvisto di attribuzioni in materia urbanistico-edilizia. Esso, pertanto, non vincola in alcun modo l’operato degli uffici comunali, i quali, a fronte di abusi edilizi accertati e non sanati, con provvedimenti inoppugnabili, avevano come unica scelta quella di applicare le sanzioni previste dall’ordinamento".