ALFREDO MARCHETTI
Cronaca

Carta elettronica, la sentenza. Il giudice del lavoro riconosce i diritti di un docente precario

L’avvocato Micaela Muttini fa avere 2.500 euro a un professore di musica

L’avvocato Micaela Muttini fa avere 2.500 euro a un professore di musica

L’avvocato Micaela Muttini fa avere 2.500 euro a un professore di musica

Il giudice del lavoro del tribunale di Lucca riconosce la carta elettronica ai docenti precari. Con una recentissima sentenza è stato riconosciuto a un docente precario di musica, difeso dalla legale Micaela Muttini del Foro di Massa (nella foto), la carta elettronica di 500 euro per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, in contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito rimasto inadempiente, dopo essere stato ritualmente costituito in mora. Muttini osserva che il nodo problematico è rappresentato dal fatto che "i docenti precari, assunti fino al 30 giugno non beneficiano della carta docente che dal 2024 è stata riconosciuta ai soli docenti precari con supplenza fino al 30 agosto, mentre i docenti di ruolo beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time. Detta disparità di trattamento è molto grave – aggiunge –, in quanto i docenti precari hanno le stesse mansioni e responsabilità e gli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo. Il Giudice del Lavoro, recependo la Cassazione, il Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto al docente l’intero importo di 500 euro per ciascun anno di supplenza e così 2.500 euro da accreditarsi con gli stessi mezzi con i quali detto importo è riconosciuto ai docenti di ruolo. Il diritto a ricevere la carta elettronica si prescrive nel termine di cinque anni e, pertanto, è importante interrompere la prescrizione anche solo con un’intimazione in mora per non perdere il diritto ad ottenere la carta docente" "I tempi di attesa per l’ottenimento –, conclude – non devono spingere i lavoratori (docenti e Ata precari, anch’essi vittime di gravi ingiustizie) a rinunciare ai loro diritti. La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell’azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l’estinzione del diritto verificatasi per l’inerzia del titolare nel rivendicare l’adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento".