
Nella foto d’archivio un’antenna telefonica collocata in una zona residenziale
"Irricevibile". Così la sentenza del Tar della Toscana (presidente Silvia La Guardia) sul ricorso del 2024 di Iliad Italia Spa contro il Comune di Capannori, che avrebbe voluto installare una antenna in località Piaggiori, su una struttura già esistente di Inwit. Tutto ciò per l’annullamento del provvedimento del Municipio del 30 maggio 2024 sul divieto di prosecuzione dell’attività, con allegato parere negativo dell’Ufficio Pianificazione e Politiche Ambientali e del programma comunale degli impianti. Il 10 aprile 2024, Iliad ha presentato al Comune di Capannori e all’Arpat una segnalazione certificata di inizio attività, per l’installazione di alcuni apparati di trasmissione del segnale radiomobile su una infrastruttura di proprietà di Inwit, già presente sul territorio.
Il 3 maggio 2024, il Comune ha trasmesso a Iliad il preavviso di diniego all’installazione degli apparati, evidenziandone la non conformità alle localizzazioni riportate nel programma comunale degli impianti 2024, approvato in consiglio. Acquisite le osservazioni di Iliad, il Comune ha comunicato il diniego all’installazione degli apparati, richiamando il parere definitivo dell’Ufficio Patrimonio e Politiche Ambientali con il quale si ribadiva la mancata previsione dell’impianto nel programma comunale, redatto, anno per anno, sulla base dei piani di sviluppo presentati dagli operatori economici interessati. Il Comune ha contestato all’azienda la tardiva impugnazione del piano della telefonia mobile. Tra l’altro, la giurisprudenza amministrativa che si è formata sul tema è che i Comuni hanno la facoltà di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, senza tuttavia poter introdurre limitazioni in aree generalizzate del proprio territorio. Spese compensate. Massimo Stefanini