Invalido? Niente fermo dell’auto. Il giudice gli dà ragione e lo revoca

Il caso sollevato e vinto dall’avvocato Emanuele Fusi in sede civile. L’automobilista non aveva pagato numerose multe per violazioni al codice della strada e l’Agenzia delle Entrate aveva fermato la sua auto

Un'aula di tribunale

Un'aula di tribunale

Lucca, 1 maggio 2024 – Ordinanza “rivoluzionaria“ a favore dei disabili: il Tribunale di Lucca ha infatti dichiarato illegittimo il fermo amministrativo sulle autovetture dei disabili. Il ricorso di urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile era stato presentato dall’avvocato Emanuele Fusi del Foro di Lucca, a seguito del fermo macchina disposta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante la copiosa documentazione comprovante la grave invalidità, inviata prima dell’iscrizione del fermo stesso. "Una vittoria per tutti gli oppressi", commenta il legale.

Il giudice ha infatti rilevato che l’auto oggetto di fermo amministrativo a causa di numerose multe non pagate risulta di proprietà di un soggetto al quale è stata riconosciuta un’invalidità civile dell’85% con decorrenza dal 30 maggio 2023 e che è stato qualificato quale portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 L. 5 febbraio 1992 n. 104, con conseguente rilascio di contrassegno invalidi da parte del Comune di Capannori in data antecedente al provvedimento, a seguito di documentazione medica rilasciata dall’Azienda USL.

“Agli atti – scrive il giudice – risulta che effettivamente tale autovettura è destinata al trasporto del suddetto soggetto. La cancellazione del fermo amministrativo può essere richiesta in forza di produzione del “fronte del contrassegno auto “Parcheggio per disabili” rilasciato dal Comune prima della data dí notifica del preavviso o della trascrizione del fermo e in corso di validità“.

“Appare evidente – sottolinea il giudice – il pericolo di un attuale pregiudizio ai danni del ricorrente a causa della mancata possibilità di utilizzo del veicolo stesso, essendo quest’ultimo essenziale al fine di provvedere al proprio sostentamento quotidiano e al fine di esercitare il suo diritto primario assoluto alla salute, emergendo dagli atti che il medesimo ricorrente abita da solo e ha serie problematiche a deambulare, con necessità di recarsi frequentemente presso strutture mediche“.

Il giudice ha pertanto accolto la richiesta del legale, disponendo la revoca dell’efficacia del fermo amministrativo del 16 febbraio 2024 relativo all’autovettura e compensando le spese del procedimento.