In una cartella esattoriale, oltre al debito verso l’ente creditore, possono essere conteggiati interessi di mora, aggio e oneri di riscossione. Ma dal 1° gennaio 2022 alcune norme sono cambiate. Resta l’interesse di mora, ma scompare l’aggio. La mora scatta quando il pagamento della cartella viene effettuato oltre la scadenza determinata dalla data di notifica. Fissati annualmente con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi, si applicano giornalmente a partire dalla notifica e fino alla data di pagamento. Dal 1 luglio 2019 in poi gli interessi di mora sono pari al 2,68% L’aggio è invece la remunerazione che, fino al 2015, l’agente della riscossione ha percepito per la sua attività. Dal 2016 l’aggio è stato sostituito dagli "oneri di riscossione", con una significativa riduzione dei costi per il cittadino. Gli oneri di riscossione per i carichi affidati all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sono pari al 3% per il debitore se il pagamento della cartella avviene entro 60 giorni dalla notifica e del 6% oltre i 60 giorni.
Ma anche questi sono stati eliminati dal 1° gennaio 2022. Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive legate all’attivazione delle procedure di riscossione.