CLAUDIO
Cronaca

Successioni e donazioni. Nuove norme

Il Decreto successioni e donazioni introduce nuove regole sull'imposta di registro e sulle successioni. Cambiamenti nei termini di pagamento e possibilità di rateizzazione. Dichiarazione telematica obbligatoria.

Miceli

Il Decreto successioni e donazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre scorso ha introdotto molte novità sull’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, il Bollo e i servizi ipotecari e catastali. Dal 1° gennaio , a seguito dell’intervento normativo in esame, il procedimento di liquidazione dell’imposta sulle successioni è stato modificato come segue: l’imposta di successione è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento della stessa in base alla dichiarazione di successione; in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta è nuovamente autoliquidata; il versamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione; in alternativa, è possibile procedere al pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro). Non è consentito rateizzare importi inferiori a 1.000 euro; resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione. Viene anche previsto che nel caso di unico erede di età non superiore a 26 anni, e vi siano beni immobili nell’asse ereditario, le banche e gli altri intermediari finanziari devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, nei limiti del valore necessario all’erede per effettuare il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo. Inoltre, la presentazione della dichiarazione deve avvenire per via telematica.

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