Beccato con la lucciola. "La multa è illegittima"

Secondo i giudici fiorentini non si può sanzionare chi non ha osservato il provvedimento

Prostituzione

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Firenze, 10 marzo 2019 - L'ordinanza antiprostituzione del sindaco Dario Nardella, che prevedeva multe salate per i clienti? Un flop, almeno dal punto di vista giuridico, considerato che, secondo i giudici fiorentini, non è possibile neanche sanzionare chi non ha osservato il provvedimento: "La posizione del cliente che paga per avere rapporti sessuali, in assenza di condotte ulteriori, non costituisce reato".

La sonora bocciatura arriva dal presidente dei gip del tribunale di Firenze, Angelo Antonio Pezzuti, che ha rispedito al mittente una domanda di oblazione avanzata, in accordo con la procura, dall’avvocato Enrico Candiani, difensore di un milanese di 34 anni che il 25 settembre del 2017 – quindi pochi giorni dopo l’entrata in vigore del provvedimento di Palazzo Vecchio – pattuì una prestazione sessuale con una prostituta incontrata sul marciapiede di via Pratese.

Il cittadino chiedeva di essere "condannato", seppur alla pena più lieve e che non gli avrebbe creato ulteriori complicazioni, anche dal punto di vista della propria riservatezza, visto che avrebbe saldato il conto con qualche decina di euro. Ma il giudice gli ha risposto che non c’era niente da ‘oblare’, perché l’ordinanza di Nardella "attribuisce rilevanza penale ad aspetti che il legislatore ha ritenuto penalmente irrilevanti".

La sentenza di Pezzuti (ma in realtà, tecnicamente, è un’ordinanza di rigetto della domanda di oblazione), emessa giovedì scorso, è un ‘bignamino’ del diritto all’uso delle ordinanze "contingibili e urgenti", il cui utilizzo, da parte dei sindaci, è stato recentemente ampliato (nel 2017) per ragioni di sicurezza e decoro.

Ma per il gip del tribunale di Firenze, in materia di prostituzione non c’è un pericolo grave, straordinario o imprevedibile che motivasse l’emissione dell’ordinanza di Nardella: "I pericoli connessi all’esercizio della prostituzione non possono certo essere ritenuti frutto di situazioni eccezionali e impreviste: essi sono stati ampiamente previsti e studiati ed il legislatore, da tempo, è intervenuto per fronteggiare il fenomeno", argomenta il giudice.

Per il tribunale non c’è neanche l’urgenza in relazione alla "ragionevole previsione di un danno incombente". "Il fenomeno e le sue conseguenze sono noti da tempo", sostiene ancora Pezzuti. Ma manca pure, secondo il gip, la contingibilità, ovvero "l’impossibilità di provvedere con gli ordinari strumenti a disposizione della stessa amministrazione".

Il giudice ha bocciato l’ordinanza Nardella anche per l’assenza di un termine (posto a sei mesi, in un’ordinanza successiva che però "non reca alcuna motivazione sulla durata") e l’estensione del divieto "a tutta la città", con cui avrebbe "inteso sanzionare anche la condotta di chi chiedesse o accettasse prestazioni sessuali in un luogo di privata dimora, creando così una regola generale del tutto estranea ai suoi poteri".

E mancherebbe la proporzionalità: "Per contrastare lo sfruttamento si proibisce l’esercizio della prostituzione, impedendo anche l’attività da parte di chi non è sfruttato". Gli atti tornano in procura, mentre l’ordinanza Nardella, dopo i sei mesi scaduti nel marzo dell’anno scorso, non è stata riproposta.

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