Droga e profitti illeciti. Un terreno di Fucecchio è uscito dall’inchiesta

La decisione della Corte di appello di Reggio Calabria: revocata la confisca. Confermata per un 56enne la misura di prevenzione della sorveglianza speciale .

Droga e profitti illeciti. Un terreno di Fucecchio è uscito dall’inchiesta
Droga e profitti illeciti. Un terreno di Fucecchio è uscito dall’inchiesta

C’era anche un terreno di Fucecchio finito incagliato in una vicenda giudiziaria al vaglio della Corte di appello di Reggio Calabria. Un terreno intestato ad altra persona che ne è tornata in possesso in quanto, secondo i giudici di secondo grado, è risultata averne diritto. La Corte di appello di Reggio Calabria ha quindi revocato la confisca, ma ha confermato il decreto del tribunale emesso il 10 febbraio 2021, nella parte relativa alla sottoposizione di un 56enne alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

I giudici hanno riconosciuto che si tratti di persona portatrice di pericolosità generica "per essere soggetto che vive abitualmente dei proventi derivanti dall’attività illecita", nonché per avere posto in essere condotte "idonee a ledere o a mettere in pericolo la salute pubblica e la sicurezza e tranquillità pubblica". Anche per essersi reso responsabile di reati suscettibili di produrre profitti illeciti.

In particolare il 56enne è stato dichiarato colpevole in relazione alla condotta di recupero di 130 chilogrammi di cocaina giunta a Livorno l’11 maggio 2016 e di 133 chilogrammi di cocaina giunta a Livorno il 12 settembre 2016; per tali reati è stata inflitta la pena di anni 14 di reclusione. La difesa, tra altri aspetti, aveva lamentato agli ermellini la mancanza di attualità del presupposto della pericolosità sociale, "essendo onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità sociale del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un’apprezzabile periodo di tempo tra l’epoca di accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio di prevenzione e vi sia stato un periodo di detenzione. La pericolosità non può essere considerata tale con riferimento a fatti risalenti nel tempo, trattandosi di reati commessi tra il 2014 e il 2015". Lapidaria la Cassazione rigettando il ricorso: "È indubbio che la posizione apicale e nevralgica rivestita dal soggetto in entrambe le associazioni, il corposo curriculum giudiziario, i collaudati legami con la ‘ndrangheta calabrese alimentano di sicura attualità la prognosi di ricaduta nel reato a carico dello stesso, anche in ragione della mancanza di indici di segno opposto, utilmente valorizzabili".

Carlo Baroni