Decreto Sostegni bis, le novità su cartelle esattoriali e pignoramenti

C'è tempo fino al 2 agosto per pagare le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Lo prevede il decreto Sostegni bis

Agenzia delle entrate

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Roma, 29 maggio – Slitta al 2 agosto il termine per pagare le rate 2020 della rottamazione e del 'saldo e stralcio' e per quelle del 2021 c'è tempo fino al 30 novembre. E' una delle novità in materia di riscossione introdotte dal decreto legge Sostegni bis. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una guida su cartelle e pagamenti. Ecco le principali novità.

Sospensione dei pagamenti I pagamenti delle cartelle in scadenza dall'8 marzo 2020 sono sospesi fino al 30 giugno 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo, quindi il 31 luglio, ma, coincidendo con il sabato, la scadenza ultima è del 2 agosto. Non è necessario il pagamento in un'unica soluzione. Può essere richiesta anche una rateizzazione, presentando la domanda entro il 31 luglio 2021.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio Il decreto Sostegni, pur non modificando la data di scadenza delle singole rate della 'rottamazione-ter', cioè 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, e 'saldo e stralcio', ha fissato nuovi termini entro cui poter effettuare il pagamento per mantenere i benefici della misura agevolativa. In dettaglio, il 31 luglio 2021 è il termine ultimo di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 epossono usufruirne solo coloro che hanno pagato tutte le rate del 2019. Il 30 novembre 2021 è invece il termine ultimo di pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021.

Sospensione pignoramenti e procedure di riscossione Restano sospesi fino al 30 giugno 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Le somme oggetto di pignoramento, quindi, non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato, ad esempio il datore di lavoro, deve renderle fruibili al debitore.

Altre informazioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Faq.