LISA CIARDI
Cronaca

Riflettori sul condominio. Giungla di antenne sui tetti: come "difendersi"

Spesso le installazioni selvagge deturpano l’estetica di immobili anche di pregio. Le soluzioni: interventi normativi del Comune o dell’assemblea del palazzo

Giungla di antenne sui tetti (foto di repertorio)

Giungla di antenne sui tetti (foto di repertorio)

Firenze, 29 aprile 2024 - Un tema "caldo" nelle nostre città è quello dell’inquinamento visivo. Si tratta del fenomeno causato da ciò che, nel momento in cui viene visto, disturba l’occhio e la visuale. Il primato di questo disturbo spetta spesso ai tetti, quando sono caratterizzati da un pullulare di antenne e parabole per la ricezione radiotelevisiva. E capita assai spesso, camminando per strada, di vederne spuntare persino dai terrazzi, abbinate a cavi decisamente anti-estetici. Ma cosa regola (o non regola) questo fenomeno? Come viene normato quando si tratta di condomini? E come evitare che sfoci in liti fra chi vuole la parabola in terrazza e chi, invece, chiede di salvaguardare il decoro dell’immobile? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Luca Santarelli, esperto in questioni condominiali.

Spesso sui nostri tetti c’è una vera e proprio giungla: come mai?

"Il primo motivo è la mancanza di senso civico delle persone, l’assenza di educazione al vivere in comunità e, vorrei dirla in modo più forte, l’egoismo. “Voglio vedere canali satellitari, metto una bella parabola nel terrazzo che costa meno che installarla sul tetto, oppure se agevole la piazzo sul tetto“ è un ragionamento tipico del condomino medio, indifferente al fatto che la parabola nel terrazzo pregiudichi il decoro architettonico dello stabile o che sul tetto ce ne sia magari già un’altra utilizzabile con poco sforzo. C’è poi un secondo motivo, legato alla poca sensibilità politica-amministrativa di molti Comuni: in questo senso però la Toscana è virtuosa. Infatti, qui in molti Comuni vige la regola che vieta l’installazione di parabole e antenne sulla pubblica via, imponendone una sola sul tetto per ogni stabile condominiale".

Per i singoli immobili condominiali esistono delle regole?

"No, se gli stabili sono orfani di un’apposita clausola nel regolamento che, appunto, vieti l’installazione selvaggia di antenne e parabole. Capita che nelle assemblee si litighi per questo motivo, ma succede anche che prevalga l’indifferenza, anche se l’operato di singoli lede il bene comune".

Quali sono le possibili soluzioni?

"Nessuno ha la bacchetta magica, ma i cittadini possono stimolare i Comuni a munirsi di una normativa ad hoc. Dall’altro lato i condomini possono stimolare l’amministratore a svolgere il suo lavoro, ovvero adempiere all’obbligo di conservazione del bene comune e agire contro il comportamento del "condomino egoista". Queste sono le situazioni in cui vale la pena contestare per individuare la soluzione in modo da evitare di trovarsi, un domani, ad agire quando è troppo tardi e l’aspetto dello stabile è compromesso. Infine sta anche agli organi di informazione, sia della carta stampata che video-radiofonica, svolgere attività di servizio per sensibilizzare in merito al problema".

Sul terrazzo: tende, pergole e tettoie

Tettoie, tende o pergole sulla terrazza: è possibile se c’è un vincolo paesaggistico? L’es- perto: «Se c’è questo vincolo occorre espletare delle procedure, ma non è detto che sia vietato. Prima di tutto rivolgersi a un bravo tecnico che dca cosa si può fare e che istruisca l’iter burocratico».  

I lavori non pagati

Abbiamo deliberato i lavori al tetto e due condomini su dieci (circa 200/1000) hanno detto che non daranno un euro. Cosa succede adesso? L’esperto: «L’amministratore dovrà agire nel recuperare le somme deliberate a preven- tivo avverso i condomini che non versano il dovuto».  

Il lucernario

E’ possibile abbassare un lucernario sul tetto per renderlo più facilmente acces- sibile? L’esperto: «Ritengo che, osservando le prescrizio- in materia urbanistica e am- bientale-paesaggistica, si pos- sano fare le modifiche, senza obiezioni del condominio. E’ bene però avere un tecnico».