
Un momento della manifestazione dello scorso 29 giugno
Quella per la strage di Viareggio è stata definita "una sentenza storica". E le motivazioni depositate della Cassazione bis ribadiscono e “sigillano“ un principio nuovo. Ovvero "la possibile responsabilità colposa di un amministratore delegato di una holding per le violazioni in materia di sicurezza emerse nel contesto di una controllata" sottolinea l’avvocato di parte civile Riccardo Carloni.
Lo ha ribadito la Terza Sezione della Suprema Corte, confermando l’impostazione della Corte di Appello Bis. E dunque confermando tutte le condanne, anche dei vertici delle Ferrovie e rigettando il ricorso presentato dall’ex ad di Rfi e di Fs Mauro Moretti e dall’ex ad di Rfi Michele Mario Elia, rispetto alla formazione del giudicato progressivo sul profilo di colpa relativo alla tracciabilità del carro tedesco deragliato ed esploso col suo carico di Gpl alle porte della stazione di Viareggio. I giudici, spiegando che il giudicato sul profilo di colpa della tracciabilità si è formato con la sentenza della prima Cassazione del 2021, ed è del tutto indipendente dall’annullamento della colpa per omessa riduzione della velocità intervenuta con la sentenza di Appello del 2019, rimproverano agli amministratori "di aver condotto una politica aziendale finalizzata a non attivare sui carri noleggiati all’estero, la medesima procedura di verifica della manutenzione in vigore per i carri nazionali". Negligenza che secondo i giudici "ha una sicura autonomia causale sull’evento di disastro ferroviario". E dunque "Una corretta tracciatura dei carri e verifica delle procedure di manutenzione avrebbe fatto emergere la loro inidoneità alla circolazione sul territorio nazionale".
E questo "Conferma ciò che sapevamo – spiega l’avvocato Gabriele Dalle Luche (foto grande), legale dell’associazione “Il mondo che vorrei“ che riunisce i familiari delle 32 vittime –. Ovvero che i vertici delle Ferrovie avevano applicato una precisa politica aziendale, scegliendo di noleggiare i carri all’estero e delegando ogni controllo sulla loro storia. La strage di Viareggio nasce da scelte di alta amministrazione dei vertici aziendali ed in particolare dell’ingegner Moretti che ingerendo nella vita delle società controllate finisce per assumere il ruolo di gestore del rischio".
Rispetto all’eccezione di incostituzionalità, sollevata dagli imputati, gli Ermellini confermano la corretta impostazione sull’applicazione del reato di disastro colposo, articolo 449, secondo comma, con conseguente applicazione della pena raddoppiata se si tratta di mezzi che prevedono il trasporto di persona, evidenziando come "la stessa relazione del Guardasigilli dimostri che il reato di disastro è stato sin dall’origine pensato come situazione del tutto autonoma, avulsa, cioè, dalla tipologia del carico trasportato".
L’unico ricorso accolto, che rimanda il processo ad un Apelllo Ter, è stato sulle attenuanti generiche, che la Corte di Appello Bis aveva riconosciuto nella misura minima di un nono. Secondo la Cassazione "È corretto valorizzare l’effettuato risarcimento" da parte degli imputati, che hanno indennizzato "i 534 soggetti danneggiati (che hanno accettato i risercimenti, comprese le amministrazioni, uscendo dal processo) "per una somma pari a 77.792.407,08 euro". E manifesta "l’illogicità della motivazione nella parte in cui" la Corte d’appello "fa riferimento alla mancanza di resipiscenza quale elemento negativo di valutazione". Per gli Ermellini "non è possibile ancorare una cosi contenuta diminuzione di pena... ad atteggiamenti difensivi che risultano esplicazione del legittimo diritto di difesa"