Il Consiglio di Stato: le cave di marmo sulle Apuane non sono danno ambientale

Rigettato un appello di associazioni ambientaliste. "Sentenza storica"

Cave marmo Carrara

Cave marmo Carrara

Querceta (Lucca), 25 agosto 2021 - Il Consiglio di Stato ha rigettato un appello di associazioni ambientaliste contro le cave di marmo sulle Alpi Apuane rispetto a quanto stabilito dal Pit (Piano paesaggistico) della Regione Toscana. Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello per infondatezza.

Le cave erano rappresentate in giudizio da Henraux spa, società con sede a Querceta (Lucca) che festeggia i 200 anni di storia e che rendendo noto l'esito dell'appello parla di «sentenza storica che restituisce con assolutezza il valore fondamentale e incontrastabile delle cave di marmo per il sostegno economico alla popolazione locale, che pone l'accento sull'importanza della filiera corta e che dichiara in modo netto e preciso come le cave di marmo non creino alcun danno ambientale».

Henraux spa, assistita dall'avvocato Cristiana Carcelli, ha difeso, da sola, sia nel primo grado davanti al Tar Toscana che nel secondo grado innanzi al Consiglio di Stato, in sede cautelare e nel merito, «l'intero comparto delle cave di marmo di fronte all'ennesimo attacco delle associazioni ambientaliste che interpretano normative delicate e complesse in maniera distorta» ottenendo il «rigetto integrale dell'appello per totale infondatezza e condanna alle spese in solido per le associazioni appellanti» che avevano impugnato la delibera regionale di integrazione del Pit, laddove consente l'apertura di nuove cave, la riattivazione di cave dismesse e l'ampliamento di cave esistenti nei bacini estrattivi siti nel perimetro del Parco regionale delle Alpi Apuane e in particolare nelle cosiddette 'aree contigue di cavà. In buona sostanza, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha puntualizzato in modo chiaro e netto quanto sempre affermato da Henraux, cioè che «le aree contigue di cava non sono 'area protettà e che non vi è una lesione dei valori di tutela del paesaggio, dell'ambiente e della salute». «Le 'aree contigue di cava' - si legge nella sentenza - non sono funditus parte del Parco stesso, pur se geograficamente collocate entro il relativo perimetro (analogamente, per vero, è previsto per i centri urbani insistenti all'interno del perimetro del Parco): la l.r. n. 65 del 1997, con cui a suo tempo fu istituito l'Ente Parco, ha infatti escluso le 'aree contigue di cava' dall'area naturale protetta».