Superbonus 110%, arriva la proroga fino al 2023

L'iniziativa / Il disegno di Legge di Bilancio, questa volta con un orizzonte temporale più ampio (2022- 2024), è atteso entro il 31 dicembre di quest'anno

Proroga inclusa nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza

Proroga inclusa nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza

Superbonus 110% per i lavori di efficientamento energetico o per le migliorie delle caratteristiche antisismiche negli edifici, c’è la proroga fino al 2023. La misura, già annunciata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi ad aprile 2021, è adesso indicata nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (NADEF) esaminata dal Consiglio dei Ministri e confermata nella Legge di Bilancio 2022. «Con la prossima Legge di Bilancio 2022- 2024 (...) sarà previsto il prolungamento di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra cui il Fondo di Garanzia per le PMI e gli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi», si legge nel capitolo relativo alla riprogrammazione degli obiettivi di finanza. Adesso non resta che attendere il disegno di Legge di Bilancio, questa volta con un orizzonte temporale più ampio (2022-2024) e poi la discussione alla Camere prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2021. > LA SCADENZE IN VIGORE ATTUALMENTE La detrazione in origine spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ma per effetto di successive modifiche normative (legge n. 178 del 30 dicembre 2020, legge di bilancio 2021 e decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021), il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il: -------------- 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari (art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio); -------------- 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Soltanto nel caso in cui alla scadenza del predetto termine, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio); 31 dicembre 2022 dai condomìni (sempre art. 119, comma 8-bis); -------------- 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (cfr. art. 119, commi 3-bis e 8-bis).