Sicurezza statica degli edifici: l'obiettivo del SismaBonus '21

Detrazione / Può arrivare fino all’85% e deve essere divisa in cinque quote annuali con lo stesso importo

Il SismaBonus spetta per spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

Il SismaBonus spetta per spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano, tra le spese detraibili, anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, tuttavia, il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto "sisma bonus", prevedendo detrazioni maggiori e regole più specifiche per usufruirne. A seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. Per le spese sostenute tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare fino all’85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, il limite massimo è di 96mila euro. L'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto nel nostro ordinamento una particolare detrazione fiscale del 110% (superbonus) da applicare ad alcuni interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (sismabonus). Grazie a questa nuova previsione, il sismabonus si è sdoppiato: quello ordinario è valido fino al 31 dicembre 2021; il sismabonus 110% è per gli interventi realizzati entro il 30 giugno 2022 che rispettino gli adempimenti stabiliti dall'art. 119 del Dl Rilancio stesso Focus Ulteriori sgravi fiscali previsti per l'acquisto di immobili antisismici Oltre alle agevolazioni che ci sono sugli interventi antisismici, la legge dà la possibilità di ulteriori detrazioni. In particolare per l’acquisto di case antisismiche. In tal caso l’acquisto deve essere di immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile. La detrazione spettante agli acquirenti delle singole unità immobiliari è pari al 75 o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico conseguita, rispettivamente pari a una o a due classi) del prezzo riportato nell’atto pubblico di compravendita. La spesa su cui applicare la percentuale, comunque, non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico possono optare o un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta. Oppure per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da sapere Ecco l'identikit dei destinatari L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2) sia in quelle a minor rischio (3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Il decreto del 2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il progettista deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.