
Braccio di ferro sulle aree di sosta. Respinto il ricorso del Comune
"Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va respinto". Così si legge nella sentenza pronunciata dal giudice del tribunale civile di La Spezia Maurizio Drigani nell’udienza del 29 novembre, che dopo vari rinvii ha chiarito il punto relativo al possesso delle aree adibite a parcheggio nel Comune di Ameglia – località Bocca di magra e Fiumaretta - ma di proprietà della Marinella Spa, mettendo un punto a una bagarre che andava avanti da tempo. Le aree i che da certificato di destinazione urbanistica hanno sempre avuto la destinazione di parcheggio pubblico, sono sempre state lasciate dalla Marinella spa a disposizione del Comune, in un primo momento senza alcun tipo di contratto, poi con diversi contratti di locazione o comodato, di cui il più recente – sottoscritto il 12 luglio del 2021 con scadenza datata il 31 ottobre – rappresenta l’ultimo rapporto tra le parti. Nessun problema sino alla scorsa primavera quando la Marinella spa – sotto la guida dei liquidatori Nanni Grazzini e Giovanni Currò – aveva comunicato al Comune di voler mettere a reddito quelle aree attraverso una gestione diretta del parcheggio. La società aveva inoltrato al Comune il 5 aprile una Comunicazione di inizio attività e una Scia – atti che però non solo sono stati respinti dal Comune due giorni dopo, ma hanno spinto l’ente a presentare ricorso al Tribunale civile della Spezia in data 14 aprile. Il Comune aveva infatti ritenuto illegittima la condotta di Marinella poiché "gli atti presentati come la Scia e note varie, e l’apposizione paletti catene e cartelli avrebbe di fatto impedito e comunque turbato la prosecuzione dell’uso pubblico dell’area senza un preventivo titolo giudiziale che escludesse il possesso pacificamente mantenuto dal Comune", e anche perché quelle condotte avevano rappresentato una "molestia di diritto". Il 16 maggio, il Comune aveva però deciso di limitare la domanda alla sola manutenzione del possesso, chiedendo quindi di inibire la proprietà – ritenuta pacificamente in capo alla Marinella – nella prosecuzione di atti di turbativa e molestia. Ma dal momento che "non sussiste nel caso di specie una minaccia della compromissione della situazione a seguito di un comportamento che lasci ragionevolmente presumere la successiva lesione diretta del possesso", il ricorso è stato respinto.
Elena Sacchelli