CARLO BARONI
Cronaca

Operaio morto per shock elettrico nella Salina, il caso finisce in Cassazione

Gli ermellini hanno passato definitivo il pronunciamento della corte d’appello mitigando la pena

Indagini dopo un incidente sul lavoro (foto di repertorio)

Pontedera, 20 luglio 2022 - La Cassazione ha chiuso il cerchio, mandando definitivo il pronunciamento della Corte d’appello, sulla morte di Dzevet Ferari, avvenuta il 7 agosto 2014 mentre stava lavorando da solo con un martello pneumatico all’interno dello stabilimento della Locatelli, ex salina di Stato a Saline di Volterra. I giudici di secondo grado, in parziale riforma del pronunciamento del tribunale di Pisa, hanno revocato le statuizioni civili limitatamente alla posizione di Giacomo Locatelli, confermando nel resto la pronuncia di primo grado con cui lo stesso Locatelli, in cooperazione colposa con Saitta Marcello – rispetto al quale è stato proceduto separatamente –, era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di sei mesi di reclusione.

Secondo l’accusa, si legge, Locatelli, in qualità di rappresentante della ditta appaltante Locatelli S.r.l. e di datore di lavoro è colpevole di non aver fornito all’impresa appaltatrice Saitta Marcello dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente dove avrebbe dovuto operare il Ferati e sulle misure di prevenzione da adottare. Ferati morì mentre stava eseguendo all’interno del reparto essiccatori della Locatelli un lavoro di ampliamento di un pozzetto per alloggiarvi una pompa ad immersione. L’operaio – venne ricostruito – perforò il cemento con un martello demolitore elettrico privo di isolamento idoneo ad impedire l’ingresso di acqua fino alle parti in tensione, in ambiente con abbondante presenza di sale, che è un potente elettrolita ed operando senza guanti isolanti: toccando il tubo di aspirazione della pompa fissa con la mano destra e tenendo il martello con la sinistra, probabilmente bagnata, venne folgorato e morì per shock elettrico.

Contro la decisione della corte d’appello la difesa ha presentato ricorso sottolineando, tra molti aspetti, il difetto di relazione causale tra la condotta omissiva dell’imputato e l’evento. Gli ermellini in un passaggio delle motivazioni rilevano come sul Locatelli "gravava un obbligo di interlocuzione e di comunicazione con la ditta appaltatrice; un obbligo che, per come congruamente ritenuto dal giudice di secondo grado, va interpretato nel senso di non imporre solo (al datore di lavoro) un mero richiamo alle norme applicabili, bensì di richiedere una fattiva interlocuzione volta a verificare la concreta consapevolezza della ditta appaltatrice dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e della doverosa adozione delle necessarie misure di prevenzione".