Guerra dell’orzo. Caso Crastan torna in appello

Battaglia legale tra le due aziende del caffè, una pontederese e l’altra spezzina. La cassazione raccoglie ricorso della società della Valdera

La vecchia sede della Crastan a Pontedera. Uno dei simboli della città industriale

La vecchia sede della Crastan a Pontedera. Uno dei simboli della città industriale

Pontedera, 23 ottobre 2019 - La sentenza è stata cassata e la rinviata alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà conformarsi al principio di diritto secondo il quale «quando due società di capitali abbiano la medesima denominazione il conflitto tra i segni va risolto attribuendo prevalenza all’iscrizione nel registro delle imprese, o nel registro delle società per il periodo che precede l’entrata in vigore della legge 580/1993». Ma non solo, non può assumere «nessun rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest’ultima coincida col cognome di uno di tali soci».

E’ lo scontro Crastan contro Crastan (una Spa e una Srl) che è arrivato in Cassazione: un duello legale sul nome commerciale di un marchio di rilievo in particolare nel settore dell’orzo solubile. Ma è anche un pezzo di storia di Pontedera. E’ stata la Crastan Spa ad agire in giudizio nei confronti di Crastan Caffè s.r.l., ditta spezzina di torrefazione – dunque, lo stesso ambito di produzione - lamentando l’utilizzo di una denominazione sociale confondibile con la propria, nonché l’impiego di marchi interferenti con i suoi segni distintivi e la concorrenza sleale posta in atto ai propri danni. Il Tribunale di La Spezia respingeva la domanda della Spa e accoglieva parzialmente quella riconvenzionale della ditta spezzina, dichiarando che l’uso, da parte della società pontederese, del marchio recante il segno «Crastan» nella commercializzazione del caffè, era lesivo dei diritti esclusivi spettanti all’altra società: di conseguenza, inibiva alla società che aveva intrapreso il giudizio l’impiego del marchio registrato. Si va in appello, ma le cose non cambiano.

E’ davanti la Suprema corte che il quadro cambia e gli ermellini evidenziano come la stessa corte abbia chiarito che “l’uso del nome e della ditta Crastan” fosse stato posto in essere legittimamente da parte di entrambi: in forza di una ininterrotta trasmissione familiare quanto alla società toscana (sin da quando essa si denominava “Figli di Luzio Crastan” – Pontedera), in forza di una legittima reviviscenza del nome di famiglia Crastan (legato ai fasti del caffè spezzino) quanto alla società spezzina. Ma dove s’incaglia la Corte d’appello per i giudici di legittimità? «Avrebbe dovuto anzitutto accertare se Crastan Caffè s.r.l. fosse stata costituita prima. Invece «ha attribuito indebitamente rilievo decisivo alla richiamata «reviviscenza del nome di famiglia». Ora la nuova Corte d’appello ha un principio definito sul quale esprimersi per dirimere la guerra dell’orzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA