REDAZIONE MASSA CARRARA

Il Tar conferma la delibera del Csm sul ’fuori ruolo’ per Cosimo Ferri

Il Tar del Lazio conferma legittimità collocamento fuori ruolo di Cosimo Maria Ferri per candidatura politica non seguita da rinuncia tempestiva.

Cosimo Maria Ferri, ex candidato sindaco di Carrara

Cosimo Maria Ferri, ex candidato sindaco di Carrara

È legittima la deliberazione con la quale il Csm nel giugno dello scorso anno dispose il collocamento fuori ruolo dell’ex Sottosegretario alla giustizia ed ex leader di Magistratura Indipendente, Cosimo Maria Ferri, assolto nel processo disciplinare per la vicenda ‘Hotel Champagnè. L’ha deciso il Tar del Lazio con sentenza. Alla base della decisione sul ‘fuori ruolò fu l’entrata in vigore della Legge Cartabia, la riforma che ha stabilito un periodo di ‘fuori ruolo’ per le toghe che rientrano dalla politica. In sintesi è accaduto che Ferri aveva presentato la propria candidatura alla carica di sindaco di Carrara e, a seguito delle elezioni, pur non essendo stato eletto a tale carica, era stato eletto consigliere comunale. Chiese e ottenne l’aspettativa, e successivamente fu collocato ‘fuori ruolò. Il passaggio successivo furono le dimissioni e la richiesta di ricollocazione in ruolo, con il Csm che deliberò in senso contrario. Il Tar, premettendo che nel corso del tempo è maturata in sede legislativa l’esigenza "di favorire l’introduzione di un modello fondato sulla regola secondo cui il magistrato, all’atto dell’accettazione della candidatura, nonché durante l’espletamento di tutto il mandato, debba necessariamente trovarsi in regime di aspettativa, con conseguente collocamento fuori ruolo", si è poi concentrato sull’analisi del momento in cui Ferri manifestò la sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale. "A conti fatti - scrive il Tar - il ricorrente, all’indomani della percezione di non essere riuscito ad essere eletto sindaco, avrebbe dovuto comunicare prima della proclamazione degli eletti la rinuncia alla candidatura alla commissione elettorale; ma questo non è accaduto, anzi, le circostanze temporali sembrano confermare che il ricorrente, dopo la proclamazione degli eletti, si è insediato come consigliere comunale ed abbia, presumibilmente, partecipato ad alcune sedute del consiglio comunale. Non è, pertanto, prospettabile nella disciplina positiva alcun automatismo tra la rinuncia all’elezione conseguita ed il ricollocamento in ruolo".